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spacer IL DECRETO ANTI-PIRATERIA 
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Nuti: Quel decreto un pasticcio

Il presidente dell'associazione dei provider (Aiip) illustra i lati "oscuri" della legge e invita il mistro a fare chiarezza

Presidente Nuti, la normativa antipirateria approvata dal Consiglio dei Ministri venerd scorso stata definita "la pi avanzata in Europa" da alcuni (Bsa, Fapav, Fimi, Fpm) e una vittoria della "piccola lobby del cinema" da altri. Come la definirebbe lei?
Un pasticcio inaffidabile. Perch si confondono i ruoli dei diversi soggetti. I fornitori di connettivit sono considerati al pari dei fornitori di servizi: il decreto approvato (articolo 1, comma 5) chiede che entrambi pongano in essere misure dirette a impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti che violano il dirtto d'autore. Chiariamo subito: i fornitori di servizi lo possono fare, ma i fornitori di connettivit assolutamente no. I primi possono agire sui contenuti, i secondi se il loro cliente un fornitore di servizi, non hanno modo di intervenire selettivamente. Possono prendere l'ascia e tagliare il filo: in questo caso tagliano la connessione non solo al cliente del fornitore di servizi che ha compiuto l'illecito, ma anche a tutti gli altri clienti creando cos un danno enorme e di conseguenza un presupposto per una migrazione all'estero dei fornitori di servizi. Ma non basta: coinvolgere i fornitori di connettivit cos come stato fatto significa imporre la filtratura generalizzata dei contenuti che non prevista neppure in caso di reati pi gravi quali quelli per mafia o per terrorismo. Come in Cina per intenderci.

Questa filtratura tecnicamente possibile?
Risponderei "ni". La si pu fare sugli indirizzi Ip e con enormi costi. Ma questa condotta presenta diverse criticit: le dico solo che una qualsiasi limitazione al diritto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, deve essere disposta esclusivamente dall'autorit giudiziaria e non dal dipartimento di pubblica sicurezza del ministero.

Nel decreto Urbani si obbliga i fornitori di connettivit e di servizi che hanno effettiva conoscenza della violazione di legge a segnalare il fatto all'autorit giudiziaria. Che cosa significa?
Il problema ruota intorno alla parola "effettiva". Per avere "effettiva conoscenza" di una violazione necessario verificarla. I fornitori di accesso e servizi devono dunque controllare il valore delle denunce che ricevono effettuando una vera e propria attivit istruttoria. Tutto questo chiaramente irrituale dal punto di vista del codice di procedura penale semplicemente per il fatto che l'imputato non pu difendersi. Ma c' di peggio: per vedere se una segnalazione fondata o meno occorre disporre un'intercettazione o un sequestro di materiale informatico. Come bene sappiamo per entrambe le ipotesi ai sensi della Costituzione italiana possono essere disposti solamente dal magistrato.

Ragionando per eccesso, possibile verificare che cosa viene effettivamente scambiato dall'utente durante una connessione peer to peer?
Nel momento in cui si passa dal mondo analogico al mondo digitale tutto possibile. Come falsifichi una fotografia cos puoi compiere anche un'intercettazione generalizzata: tutta questione di mezzi a disposizione. Quindi: con costi enormi, che possono essere anche sproporzionati rispetto al risultato, possibile intercettare ogni cosa. Echelon docet. Poi che tutto questo sia utile (sempre Echelon docet) tutto da dimostrare.

Non c' il rischio che un provvedimento del genere freni lo sviluppo della banda larga in Italia? Non possiamo nasconderci che molti utenti hanno acquistato l'adsl o il collegamento in fibra proprio per utilizzare al meglio il peer to peer.
Il rischio c' ma non per il motivo che ha accennato lei. Se questo provvedimento, in fase di conversione in legge, rimarr cos produrr sicuramente un grosso danno allo sviluppo della banda larga perch i fornitori d'accesso e di servizi non possono farsi carico dei danni reclamati dai titolari dei diritti. La strada da percorrere un'altra: quando qualcuno effettua upload di un file deve dichiarare di avere la titolarit dei diritti. In caso contrario pagare qualcosa per effettuare file sharing. Come emerso ultimamente in Canada. Per quanto ci riguarda se non arriva un chiarimento interpretativo, quando uscir il decreto sulla "Gazzetta ufficiale" saremo costretti a scegliere se chiudere bottega o accollarci un rischio improprio; due eventualit che voglio escludere. Come cittadino devo osservare che abbiamo completamente travalicato la direttiva che sta per essere approvata al Parlamento Europeo sulla propriet intellettuale. La direttiva obbliga chi scarica senza diritto a pagarti il dovuto, non una lira di pi.

Le vostre proposte?
In tempi brevissimi, prima ancora della pubblicazione del decreto in "Gazzetta ufficiale", la Presidenza del Consiglio e il Ministro chiariscano che la dicitura "diffuse al pubblico" (articolo 1, comma 3) si riferisce esclusivamente all'utente che agendo come fornitore di contenuti senza averne la titolarit viola la legge e non a chi opera come fornitore di accesso, come fornitore di servizi e potenzialmente anche come fornitore di trasporto. Questo chiaramento urgentissimo. Poi in sede di conversione necessario modificare il comma 5 perch le responsabilit attribuite ai fornitori di servizi e connettivit siano ristrette ai fornitori di servizi. Inoltre a mio avviso bisognerebbe riportare questo testo nell'ambito dell'articolo 15 della Costituzione inserendo "su richiesta dell'autorit giudiziaria". Infine bisogna cancellare "l'esclusiva conoscenza" e domandarsi se non sia il caso di cancellare tutto l'articolo 6 per evitare lo spamming di Stato.

Sembra che questo decreto sia stato scritto da chi non sa bene quello di cui sta parlando...
Purtroppo cos.

Non c' stato quindi un vostro coinvolgimento?
Assolutamente no. Noi abbiamo appreso che si stava preparando questo provvedimento da un'intervista che il Ministro Urbani ha rilasciato a "Il Messaggero". A questo punto ci siamo un attimo stupiti, abbiamo domandato in giro. Al massimo abbiamo mandato delle osservazioni che sono state puntualmente disattese sul testo che siamo riusciti a reperire.

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19 marzo 2004

Alessandro Gennari
dalla rete
Ministero Beni CulturaliIl decreto salva-cinema
AiipAssociazione italiana internet provider
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spacer Laureato in ingegneria elettrotecnica nel 1972, decide di intraprendere la professione di specialista di analisi dei segnali acustici e lavora, per circa due anni, presso la filiale italiana della Bruel & Kjaer. Dal 1975 diviene direttore tecnico della rivista "Suono stereo" e, nel 1981, fonda le riviste "Mc microcomputer"e "AUDIOreview". Qualche anno dopo, nel 1986, la volta della "rivista telematica" "MC-link" che, dal 1992, diviene attiva, e nota, anche come internet provider. Attualmente, oltre a ricoprire la carica di presidente dell'Aiip. (Associazione italiana internet provider), membro e consigliere di numerosi comitati ed associazioni: membro dei comitati regolamentazione e affari istituzionali dell'Aiip; membro del consiglio direttivo dell'Anfov, (Associazione nazionale fornitori di videoaudio informazione) e, infine, membro del comitato per l'autodisciplina telematica previsto dal codice di deontologia e di buona condotta dell'Anfov. spacer
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