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Mediazione civile e commerciale

La mediazione civile è una procedura volta a sanare una controversia sorta tra due o più soggetti, con l'aiuto di un terzo imparziale ed adeguatamente formato, il mediatore.

Si tratta di una procedura detta di "giustizia alternativa", poichè è appunto alternativa rispetto al ricorso al giudizio, sebbene l'avvio di un procedimento di mediazione non precluda ovviamente la proposizione di una domanda giudiziale.

In alcune materie, per poter agire in giudizio è necessario avere preventivamente esperito un tentativo di mediazione (c.d. mediazione obbligatoria). Negli altri casi si parla di mediazione volontaria.

Le materie in cui la mediazione è obbligatoria sono le seguenti:

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Occorre tenere in considerazione che nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, il giudice deve condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

In tutti i casi in cui una parte non ha partecipato senza giustificato motivo, sia che si tratti di mediazione volontaria che obbligatoria, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Dal 20 Settembre 2013, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, è necessario partecipare con l'assistenza di un proprio avvocato alle procedura di mediazione obbligatoria. Inoltre la procedura di mediazione deve essere avviata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La durata del procedimento non può superare i 3 mesi.

La Camera di Commercio di Lodi ha istituito un proprio Organismo di Mediazione denominato "Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Lodi" iscritto presso il Registro degli organismi di mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia, con numero 617.

E' possibile visitare il blog realizzato e curato dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

Leggi l'intervista alla responsabile dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Lodi.

“La mediazione civile e commerciale: conoscerla per utilizzarla al meglio – indicazioni operative del sistema camerale lombardo

Altri aspetti importanti riguardano:

  • le agevolazioni fiscali connesse al procedimento di mediazione: in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di massimo 500,00 €, ridotto della metà se non si raggiunge l'accordo.
  • Il verbale di mediazione è esente da imposta di registro sino al valore di € 50.000,00. Inoltre, l'istanza ed ogni atto o documento relativo alla procedura di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo, tassa o diritto di qualsiasi natura;
  • l'accordo di mediazione sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati costituisce immediatamente titolo esecutivo;
  • il giudice può disporre un tentativo di mediazione che deve essere necessariamente esperito per poter proseguire nel giudizio.

Esempio di clausola di mediazione tipo da inserire nei contratti.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Trasparenza e Tutela del Mercato
Tel. 0371/4505.1
mercato@lo.camcom.it

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
urp@lo.camcom.it


  
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