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Atto:LEGGE REGIONALE 27 marzo 2001, n. 8
Titolo:Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
Pubblicazione:( B.U. 05 aprile 2001, n. 43 )
Stato:Vigente
Tema: A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:A.1.4 Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario

Art. 1 (Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni)
Art. 2 (Composizione e durata)
Art. 3 (Modalit di elezione del CORECOM)
Art. 4 (Incompatibilit)
Art. 5 (Decadenza)
Art. 6 (Dimissioni)
Art. 7 (Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)
Art. 8 (Organizzazione dei lavori)
Art. 9 (Indennit di funzione e rimborsi)
Art. 10 (Funzioni)
Art. 11 (Potere sostitutivo)
Art. 12 (Programma di attivit e relazione)
Art. 13 (Forme di partecipazione)
Art. 14 (Rapporti istituzionali)
Art. 15 (Dotazione organica, collaborazioni e consulenze)
Art. 16 (Autonomia finanziaria e gestionale)
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Art. 18 (Norme transitorie)
Art. 19 (Modifiche ed abrogazioni)

Art. 1
(Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il Comitato regionale per le Comunicazioni, di seguito nominato CORECOM.

2. Il CORECOM organo di consulenza e di gestione della Regione, nonch organo funzionale dell'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito nominato "Autorit", al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio.

Art. 2
(Composizione e durata)

1. Il CORECOM è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli interessi di settore.

2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nota relativa all'articolo 2:
Cos modificato dall'art. 38, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 33, l.r. 37/2012, le disposizioni del predetto articolo 33 si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 3
(Modalit di elezione del CORECOM)

1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate:
a) il Presidente e il Vice Presidente del CORECOM;
b) il terzo membro del CORECOM

2. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun Consigliere scrive in apposite schede un solo nome. Sono eletti Presidente e Vice Presidente nell’ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio. Successivamente viene eletto il terzo membro.

3. ............................................................................

4. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorit dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 cos come modificata dalla l.r. 10 gennaio 2000, n. 2, nonch l'articolo 49 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 3:
Cos modificato dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 33, l.r. 37/2012, le disposizioni del predetto articolo 33 si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 4
(Incompatibilit)

1. Non possono far parte del CORECOM:
a) i membri del parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
b) i funzionari pubblici preposti o assegnati ad uffici cui competa la vigilanza sugli enti od istituti interessati;
c) i Presidenti e i Direttori generali di enti pubblici anche economici di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali;
d) coloro che svolgono le funzioni di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale, provinciale o comunale di partiti ed organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione dei medesimi;
e) gli amministratori, i titolari o i loro parenti o affini fino al quarto grado, i soci o dipendenti di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicit, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, e chiunque si trovi in posizione di influenza dominante nei confronti delle suddette imprese da valutare sia ai sensi del codice civile, sia sommando alla propriet dei soggetti sopra indicati le partecipazioni degli appartenenti allo stesso nucleo familiare;
f) i dipendenti regionali o degli enti dipendenti dalla Regione;
g) i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con gli enti e le imprese di cui alle lettere e) ed f).

2. Ciascun componente tenuto a segnalare immediatamente la sopravvenienza delle cause di incompatibilit che lo riguardano al Presidente del CORECOM, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5; il Presidente tenuto a segnalare le incompatibilit che lo riguardano direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5
(Decadenza)

1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicando al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla met delle sedute effettuate nell'anno solare.

2. I componenti decadono altres qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilit di cui all'articolo 4 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ci sia possibile in relazione alla causa medesima.

3. Ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2, la causa di decadenza contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, ove possibile, a far cessare la causa di incompatibilit entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del CORECOM.

5. Trascorso il termine di cui al comma 3 il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato, nonch al Presidente del CORECOM e dell'Autorit.
7. Qualora la causa di decadenza di cui al comma 1 riguardi il Presidente del CORECOM, la segnalazione di cui al comma 4 effettuata dal Vice Presidente.

Art. 6
(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altres ad informare l'Autorit delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla seduta del CORECOM a cui partecipano i nuovi eletti e comunque non oltre sessanta giorni dalla presa d'atto di cui al comma 2.

Art. 7
(Funzioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorit.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8
(Organizzazione dei lavori)

1. Entro un mese dall'insediamento il CORECOM adotta un regolamento che disciplina la convocazione e lo svolgimento delle sedute, definisce un codice etico di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti e stabilisce inoltre le modalit di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il CORECOM, al fine di rendere pi celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, pu affidare ad uno o pi dei suoi componenti compiti istruttori.

Art. 9
(Indennit di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente ed al Vice Presidente attribuita rispettivamente una indennit mensile lorda di lire 4.500.000 e di lire 2.800.000 per dodici mensilit.

2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è attribuita una indennità mensile lorda di lire 2.250.000 per dodici mensilità.

3. Le indennit di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutate ogni tre anni sulla base dell'indice annuale ISTAT.

4. Ai componenti il CORECOM che non risiedono nel comune di riunione del Comitato dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un'indennit chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super.

Nota relativa all'articolo 9:
Cos modificato dall'art. 33, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 33, l.r. 37/2012, le disposizioni del predetto articolo 33 si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 10
(Funzioni)

1. Il CORECOM esercita funzioni proprie, nonch funzioni delegate dall'Autorit ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e del CORECOM.

2. Il CORECOM esercita le funzioni proprie ad esso conferite dalla normativa statale e regionale e in particolare:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a, punti 1) e 2) della legge 249/1997, nonch sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/1997;
c) esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;
d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realt culturali e informative della regione, nonch sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
i) formula proposte ed assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attivit di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
l) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonch degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
o) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Il CORECOM esercita le funzioni delegate, individuate nelle apposite convenzioni, con le risorse in esse indicate e secondo le modalit stabilite dal regolamento dell'Autorit di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.

Art. 11
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale esercita nei confronti del CORECOM, previa diffida, i necessari poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 12
(Programma di attivit e relazione)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale ed all'Autorit, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attivit per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale e all'Autorit una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonch sull'attivit svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il programma di attivit e la relazione conoscitiva sono pubblicati, a cura del CORECOM, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota relativa all'articolo 12:
Cos modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 13
(Forme di partecipazione)

1. Il CORECOM attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione, operanti nella regione, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.

2. Il CORECOM promuove altres lo svolgimento di periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni d'intesa con la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 14
(Rapporti istituzionali)

1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il CORECOM collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonch con gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la Commissione regionale per le pari opportunit tra uomo e donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9, il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per linfanzia e ladolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.

Nota relativa all'articolo 14:
Cos modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 15
(Dotazione organica, collaborazioni e consulenze)

1. ....................................................................

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dallUfficio di Presidenza, ed in particolare di:

a) personale di ruolo della Regione;

b) personale di ruolo del Ministero di cui allarticolo 1, comma 14, della legge 249/1997;

c) personale di ruolo di enti locali.

3. Le funzioni di controllo delloperato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unit di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dellinformazione o della comunicazione, nonch iscritta allordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalit previste dalla normativa regionale vigente.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni il CORECOM pu avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Nota relativa all'articolo 15:
Cos modificato dall'art. 8, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 16
(Autonomia finanziaria e gestionale)

1. Per il funzionamento del CORECOM iscritto a carico del bilancio regionale apposito finanziamento, determinato sulla base del programma di attivit di cui all'articolo 12, comma 1, per le finalit di cui alla presente legge.

2. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorit per l'esercizio delle funzioni delegate sulla base delle determinazioni concordate con le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono iscritte in entrata in apposito capitolo di bilancio.

Art. 17
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2001, mediante impiego dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2000/2002 a carico del capitolo 1340131 e con le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. La Giunta regionale autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti preordinati ai riflessi della gestione.

Art. 18
(Norme transitorie)

1. Fino alla costituzione del CORECOM, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo istituito con l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, purch i suoi membri non versino nelle condizioni di incompatibilit previste dalla presente legge per i componenti del CORECOM.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la stessa costituita dal personale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Al personale confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. All'insediamento del CORECOM si provveder entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
(Modifiche ed abrogazioni)

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

3. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 19:
Il comma 1 sostituisce la lett. a) del comma 3 dell'art. 4, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.
Il comma 2 sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 10, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.
Il comma 3 abroga, con decorrenza dalla data di costituzione del CORECOM, l'art. 1, l.r. 30 giugno 1997, n. 38, e la l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della presente legge.


 
 
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