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Semplificazione e persone con disabilità: Decreto-legge


Nella seduta di oggi (27 gennaio) il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo" che contiene anche uno specifico articolo relativo alle Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità.
La disposizione rappresenta una prima dimostrazione di interesse nei confronti dei sovraccarichi amministrativi cui sono indubbiamente sottoposte le persone con disabilità nel richiedere il riconoscimento del proprio status o per accedere a diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli anni.
In realtà il testo governativo influisce in modo ancora molto marginale in un ambito in cui le sovrapposizioni, le disomogeneità definitorie, le ridondanze sono immense e verosimilmente non risolvibili solo con interventi di semplificazione, ma con una profonda riforma dell’intero comparto.
I sovraccarichi, inoltre, non sono solo per il Cittadino. Se, a ben vedere, si rilevassero i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per controlli, valutazioni e verifiche, sarebbero evidenti gli enormi sprechi e la sottrazione di risorse alla ordinaria gestione delle attività sanitarie e sociali.

Verbali più dettagliati

Va detto che la definizione "certificato unico per i disabili" adottato giornalisticamente, è molto lontana dalla realtà dei fatti. Continueranno ad essere richiesti i verbali di invalidità, cecità e sordità civile, come pure quello di handicap (legge 104/1992) o quello per l'iscrizione alle liste di collocamento (legge 68/1999). Il Legislatore ha "solo" opportunamente rilevato un paradosso: i verbali che a vario titolo stabiliscono l'invalidità o altro, sono troppo spesso incompleti e costringono il Cittadino ad ulteriori accertamenti ed ha sanato, per ora, due situazioni (agevolazioni fiscali sui veicoli e contrassegno invalidi).

Ciò premesso, vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova disposizione.
La prima indicazione riguarda proprio la redazione dei verbali di invalidità o di handicap normalmente rilasciati dall’INPS dopo gli accertamenti sanitari (presso la ASL) e le verifiche di rito ad opera dello stesso Istituto.
Questi verbali sono essenziali non solo per le eventuali pensioni o indennità, ma anche per poter accedere ad alcuni benefici fiscali e per ottenere il cosiddetto “contrassegno invalidi” necessario per la circolazione e la sosta agevolata.
Tuttavia, accade spesso che quei verbali non rechino, in aggiunta alle indicazioni di invalidità o di handicap, i riferimenti espliciti ad ulteriori condizioni richieste invece per l’accesso a benefici e agevolazioni.
Ad esempio, tutto l’ambito delle agevolazioni fiscali sui veicoli, frutto di successive e disorganiche sovrapposizioni normative, impone il possesso ora del certificato di invalidità, ora del verbale di handicap (Legge 104/1992) in cui siano indicate anche le tipologie di menomazione o la loro severità (es. grave limitazione della capacità di deambulazione; persona con ridotte o impedite capacità motorie; persona con disabilità mentale o psichica).
Spesso queste indicazioni nei verbali non ci sono, il che comporta un disagio per il Cittadino e un secondo “passaggio” in Commissione.
La nuova disposizione prevede che obbligatoriamente nei nuovi verbali siano riportate anche quelle voci.
In realtà, il tentativo di sanare queste situazioni, pur senza una indicazione normativa specifica, è già stato avviato dall’INPS che nei nuovi verbali (informatizzati) riporta anche le voci “fiscali”. Ora la nuova veste dei verbali sarà imposta per legge.

 

Contrassegno invalidi

Diversa e più interessante è la novità relativa al rilascio del contrassegno. L’articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) prevede che, per il rilascio di quel contrassegno, l’interessato “deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”.
Il Regolamento prevede, quindi, una specifica certificazione e non prevede equipollenze nemmeno con un eventuale verbale di invalidità totale con indennità di accompagnamento a persona non in grado di deambulare autonomamente.
Di fatto la nuova disposizione opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
In tal modo si evitano inutili duplicazioni di visite di accertamento.

Norme antielusive

Il comma successivo prevede, correttamente, una misura antielusiva: quando di presenta un verbale di invalidità o di handicap ai fini dell’accesso a benefici o agevolazioni, si dovrà dichiarare che il verbale è conforme all’originale, ma soprattutto che non è stato revocato o rivisto successivamente al primo rilascio.

Delega per la semplificazione

Potenzialmente rilevante la delega prevista dal terzo comma, anche se le procedure (si tratta di un decreto interministeriale su cui viene richiesto anche il parere della Conferenza Stato-Regioni) non lasciano prevedere tempi brevi.
Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti “volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate (…) attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica”.

Lacune

Come già detto, la volontà di semplificazione traspare in modo netto, ma è da ritenere che gli interventi di revisione normativa debbano riguardare non solo e non tanto i verbali e i certificati, ma piuttosto i criteri e le condizioni di accesso ai diritti, ai benefici, alle agevolazioni.
Alla quasi totalità dei commentatori non è ben chiaro quale sia l’estensione e il volume (oltre che il costo) degli oneri amministrativi relativi alla disabilità e alla non autosufficienza. Pubblichiamo, quindi, in questo sito un sintetico dossier che ripercorre i principali oneri che una persona con disabilità incontra nella sua vita.
 

 

27 gennaio 2012

Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org

 

  • Consulta il nostro dossier Semplificazione, oneri amministrativi e persone con disabilità



Testo non ufficiale dell’articolo “Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici” presente nella bozza del Decreto-legge: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo” approvata dal Consiglio dei Ministri il 27 gennaio 2012.

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, nonché per la riduzione dell’aliquota IVA per l’acquisto di veicoli, per le detrazioni per oneri di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità.
5. Al fine di dare continuità all’attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato Italiano Paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”.

 

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