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Scontrini e ricevute fiscali

Sono tre i documenti fiscali che, in genere, devono essere emessi a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi:

  • lo scontrino fiscale;
  • la ricevuta fiscale;
  • la fattura.

 

Fattura:

  • deve essere emessa:
    • per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, intercorse tra soggetti muniti di partita IVA, effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o professionale;
    • in ogni caso, quando è richiesta dal cliente (anche non titolare di partita IVA) non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
  • deve contenere, tra l'altro:
    • natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
    • importo dei beni e dei servizi (al netto deIl'IVA);
    • aliquota IVA applicata;
    • l'importo dell'IVA per ogni prodotto;
    • totale fattura.

Quando chi acquista la merce è titolare di partita IVA, il rilascio della fattura gli permette il recupero dell'IVA da lui pagata.

 

Scontrino/Ricevuta fiscale:

La ricevuta e lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali.

Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

È altresì consentita l'emissione di scontrini manuali o a tagli fissi, però solo agli esercenti l'attività in forma itinerante ed al ricorrere di specifiche condizioni.

L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto acquistato è facoltativa.

La ricevuta e lo scontrino costituiscono l'adempimento documentale più efficace, ancorché non decisivo, per contrastare l'occultamento dei corrispettivi.

Una volta rilasciato il documento al cliente, l'operatore è indotto a registrare l'operazione, nella consapevolezza di non poterne nascondere le tracce.

Nei casi di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta è prevista una specifica sanzione solo per il commerciante e non in capo al cliente. La Guardia di Finanza, nel più ampio contesto della lotta all'evasione fiscale, si avvale dei poteri conferiti dalla legge per contrastare tutti quei comportamenti non conformi alle regole imposte dal legislatore (mancato rilascio, emissione irregolare, ecc.). 


Un importante ruolo però, può essere svolto anche dal cittadino il quale, oltre a richiedere il documento a fronte del pagamento effettuato, dovrebbe controllare anche l'esattezza dei dati fiscali riportati su tali documenti.
Importante è verificare che l'importo corrisposto sia lo stesso riportato sul documento fiscale. Il prezzo dei beni o servizi, se non diversamente specificato, deve intendersi sempre comprensivo di I.V.A.

Va poi segnalata la prassi diffusa, soprattutto nei locali aperti al pubblico (quali bar e ristoranti), di utilizzare, per finalità gestionali, scontrini non fiscali.

Questa modalità è considerata legittima, ma gli scontrini devono presentare un colore differente dall'ordinario ed avere impressa la dicitura "non vale come scontrino fiscale".

In tali circostanze, all'atto del pagamento, deve sempre essere rilasciata apposita documentazione fiscale. Qualora, viceversa, non venga emesso un regolare scontrino o ricevuta fiscale, il soggetto commette una violazione, sanzionata amministrativamente; al fine di evitare che questa pratica sia sfruttata per evadere le imposte, in caso di inadempienza da parte dell'esercente è buona prassi che il cliente chieda sempre l'emissione del regolare documento fiscale.

Quali sono i dati fiscali da verificare?

Proviamo a leggere lo scontrino: tali documenti devono contenere alcuni elementi necessari, quali:

  1. dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome);
  2. numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio;
  3. corrispettivo, data, ora di emissione e numero progressivo;
  4. logotipo fiscale " MF ", seguito da una serie di lettere e numeri.

La ricevuta fiscale, invece, deve contenere:

  1. dati identificativi dell'esercente (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome);
  2. quantità, natura e qualità dei beni o servizi;
  3. ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo scontrino e la ricevuta devono essere rilasciati al momento del pagamento totale o parziale del corrispettivo.

Nei casi di prestazioni ultimate ma non ancora determinate nel corrispettivo o comunque quando il pagamento non è ancora avvenuto, va ugualmente rilasciata una ricevuta o scontrino con l'indicazione "corrispettivo non pagato".

Bisogna evidenziare, inoltre, che vi possono essere soggetti esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino/ ricevuta fiscale, come, ad esempio, gli operatori della grande distribuzione, se scelgono di trasmettere telematicamente e con cadenza giornaliera i corrispettivi conseguiti all'Agenzia delle Entrate.

Esistono, poi, delle operazioni per le quali è previsto l'esonero dell'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, di carburanti per l'autotrazione, di giornali e beni mediante distributori automatici funzionanti a gettone o a moneta."

Altri casi di esonoro del rilascio dello scontrino o della ricevuta sono previsti per i taxisti, gli stabilimenti balneari e per altre attività considerate minori (ad esempio, ciabattini, ombrellai ed arrotini).


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