Certificati Sanitari dal 17 giugno solo online

26 maggio 2011

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La comunicazione online da parte del medico diventa obbligatoria

Dal 17 giugno prossimo diverranno definitivamente operative le disposizioni contenute nella circolare n.4 del 17 marzo scorso della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro che, oltre ad armonizzare le procedure tra settore pubblico e privato, hanno fissato la data limite per l’avvio definitivo dell’invio telematico dei certificati di malattia sia agli istituti assicuratori che al datore di lavoro.
Dal 17 giugno in poi si darà quindi piena attuazione al percorso intrapreso dalla con la legge 311/04 e completato con l’art. 25 Legge 183/2010. Un percorso che vedrà sostituito il certificato cartaceo di prognosi e diagnosi con l’invio telematico da parte del medico delle informazioni relative al lavoratore e conseguentemente la possibilità del datore di lavoro di accedere ad un apposito sito istituito presso l’INPS per recuperare il periodo di prognosi del dipendente in maniera telematica.

Vale però la pena ricordare le modalità con cui la nuova procedura dovrà essere affrontata al fine di evitare contestazioni o sanzioni da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Modalità di rilascio

Il medico, o la struttura sanitaria ove il lavoratore si è rivolto, dovranno inviare in forma telematica all’INPS il certificato di malattia.
Il lavoratore dovrà richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato, o farselo inviare via mail al proprio indirizzo di posta elettronica. Può inoltre richiedere e farsi rilasciare una copia cartacea sia del certificato di malattia che dell’attestato di malattia, anche per questa documentazione è possibile richiedere l’invio alla mail personale.
Va ricordato che il lavoratore dovrà segnalare eventuali differenze relativamente al proprio indirizzo di reperibilità durante la malattia se questi è diverso da quello comunicato al datore di lavoro.
La normativa prevede che in via residuale, e per particolari problemi tecnici (mancanza di copertura rete) il medico possa consegnare certificato in forma cartacea, in quel caso il lavoratore dovrà seguire le procedure attuali ovvero comunicare al datore di lavoro entro due giorni l’assenza ed inviare il certificato sia all’INPS che all’azienda.

Con le nuove modalità il lavoratore potrà visionare e stampare i propri certificati di malattia, accedendo al servizio web dell’INPS, attraverso il proprio codice fiscale, il numero di protocollo del certificato. Se dotato di PIN, potrà consultare i propri certificati medici e farseli inviare via Pec.

Vale la pena ricordare che permane in capo al lavoratore l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro i termini contrattuali, l’assenza dal lavoro, se richiesto comunicherà anche il numero identificativo del certificato.

Cosa cambia per il datore di lavoro

Sia per il datore di lavoro privato, che per quello pubblico con l’avvio della nuova procedura non sarà più possibile richiedere copia cartacea del certificato medico. Infatti potrà reperire le necessarie informazioni direttamente dall’INPS.
Sarà dunque l’istituto a comunicare in maniera telematica le singole posizione dei lavoratori assenti per malattia.

IN SINTESI

Il medico:

  • Invia online i certificati al SAC ( Sistema Accoglienza Centrale del ministero Economia).
  • Terminata la comunicazione riceve dal SAC il numero identificativo del certificato.
  • Consegna al lavoratore copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia.
  • Nel caso fosse impossibilitato alla stampa comunica il numero del certificato al lavoratore.
  • Nel caso fosse impossibilitato all’inoltro telematico rilascia copia cartacea del certificato.
  • Sono previste sanzioni disciplinari per medici inadempienti.

Il Lavoratore:

  • Può chiedere l’invio del certificato e dell’attestato sul proprio indirizzo mail.
  • È esente dal consegnare copia dell’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro.
  • È sempre obbligato ad avvisare il datore di lavoro dell’assenza nei termini contrattuali, e se espressamente richiesto a comunicare il numero di identificativo del certificato.
  • Nel solo caso il medico non possa provvedere all’invio online dovrà consegnare la datore di lavoro ed all’INPS copia dello stesso entro i due giorni successivi all’inizio della malattia.
  • Può accedere al sito INPS consultare e stampare i dati relativi al proprio certificato, attraverso inserimento codice fiscale o del proprio codice PIN avrà accesso agli ulteriori servizi disponibili online.

LE NORME ATTUATIVE

  • Art. 1, c 149, L. 311/2004
  • Art. 8, Dpcm 26 marzo 2008
  • Art. 69 d.l.vo 150/2009
  • Decreto ministeriale Salute Lavoro Economia del 26 febbraio 2010
  • Art.25 L. 183/2010
  • Circolare congiunta n.4/2011 del Presidenza consiglio ministri e ministero Lavoro

LE CIRCOLARI

  • Circ. INPS n. 60 del 16/04/2010
  • Messaggio INPS 18901 del 16/07/2010
  • Circ. INPS n. 119 del 7/09/2010
  • Circ. INPS n. 164 del 28/12/2010
  • Circ. INPS n. 21 del 31/01/2011
  • Messaggio INPS 6143 del 10/03/2011
  • Messaggio INPS 9197 del 20/04/2011
Scritto da flodolo Archiviato in Malattia, Normativa
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