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Legge 28 dicembre 2005, n. 262
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 208
TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIET PER AZIONI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo larticolo 147-bis, inserita la seguente sezione:
Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali
le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dallarticolo
2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di
amministrazione espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero
di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata
prima per numero di voti. Nelle societ organizzate secondo il sistema monistico, il
membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilit, professionalit e indipendenza determinati ai sensi dellarticolo 148,
commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma
3, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da pi di sette membri, almeno
uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dallarticolo 148, comma 3, nonch, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori
requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societ di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al
consiglio di amministrazione delle societ organizzate secondo il sistema monistico, per
le quali rimane fermo il disposto dellarticolo 2409-septiesdecies, secondo
comma, del codice civile.
Art. 147-quater. - (Composizione del
consiglio di gestione). 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da
pi di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dallarticolo 148, comma 3, nonch, se lo statuto lo
prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societ
di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. - (Requisiti di
onorabilit). 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione devono possedere i requisiti di onorabilit stabiliti per i membri degli organi
di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi
dellarticolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 148:
1) al comma 1, le
lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 sostituito dai seguenti:
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalit per lelezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale nominato dallassemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza;
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: comune controllo sono inserite le seguenti: ovvero agli amministratori della societ e ai soggetti di cui alla lettera b), e dopo le parole: di natura patrimoniale sono aggiunte le seguenti: o professionale;
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai seguenti:
4. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca dItalia e lISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilit e di professionalit dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla
gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della
minoranza il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dellarticolo
147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente
articolo, la decadenza dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societ
organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dallassemblea entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi
provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto
comunque notizia dellesistenza della causa di decadenza;
b) dopo
larticolo 148 inserito il seguente:
Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). 1.
Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societ di
cui al presente capo, nonch delle societ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dellarticolo 116, possono assumere presso
tutte le societ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La
CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo allonerosit e alla complessit di
ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societ, al numero e
alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonch allestensione e
allarticolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di
controllo delle societ di cui al presente capo, nonch delle societ emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dellarticolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti
dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di
amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le societ di cui al libro V,
titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza dagli
incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di
cui al primo periodo;
c) allarticolo
149:
1) al comma 1,
dopo la lettera c) inserita la seguente:
c-bis) sulle modalit di
concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento
redatti da societ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria,
cui la societ, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
2) al comma 4-ter,
le parole: limitatamente alla lettera d) sono sostituite dalle seguenti:
limitatamente alle lettere c-bis) e d);
d) allarticolo 151:
1) al comma 1,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societ
controllate;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: da almeno due membri del collegio sono sostituite dalle seguenti: individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare lassemblea dei soci, che pu essere esercitato da almeno due membri;
e) allarticolo 151-bis:
1) al comma 1,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo delle societ controllate;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: da almeno due membri del consiglio sono sostituite dalle seguenti: individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare lassemblea dei soci, che pu essere esercitato da almeno due membri;
f) allarticolo 151-ter:
1) al comma 1,
primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di
controllo delle societ controllate;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: da almeno due membri del comitato sono sostituite dalle seguenti: individualmente da ciascun membro del comitato;
g) allarticolo 193, comma
3, la lettera a) sostituita dalla seguente:
a) ai componenti del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione
che commettono irregolarit nelladempimento dei doveri previsti dallarticolo
149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dallarticolo 149, comma 3.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2400
aggiunto, in fine, il seguente comma:
Al momento della nomina dei sindaci e prima
dellaccettazione dellincarico, sono resi noti allassemblea gli incarichi
di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societ;
b) allarticolo 2409-quaterdecies,
primo comma, dopo le parole: 2400, terzo sono inserite le seguenti: e quarto;
c) allarticolo 2409-septiesdecies, aggiunto, in fine, il seguente comma:
Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dellaccettazione dellincarico, sono resi noti allassemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societ.
(Azione di responsabilit)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2393:
1) dopo il secondo
comma inserito il seguente:
Lazione di responsabilit pu anche essere promossa a
seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti;
2) il quarto comma
sostituito dal seguente:
La deliberazione dellazione di responsabilit importa la
revoca dallufficio degli amministratori contro cui proposta, purch sia presa
con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
lassemblea provvede alla sostituzione degli amministratori;
b) allarticolo 2393-bis,
secondo comma, le parole: un ventesimo sono sostituite dalle seguenti: un
quarantesimo;
c) allarticolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: dal quarto comma dellarticolo 2393 sono sostituite dalle seguenti: dal quinto comma dellarticolo 2393.
2. Allarticolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le parole: 2393, quarto e quinto comma sono sostituite dalle seguenti: 2393, quinto e sesto comma.
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE MINORANZE
(Delega di voto)
1. Allarticolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: La CONSOB pu stabilire sono sostituite dalle seguenti: La CONSOB stabilisce.
(Integrazione dellordine del giorno dellassemblea)
1. Dopo larticolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, inserito il seguente:
Art. 126-bis. - (Integrazione dellordine del giorno dellassemblea). 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dellavviso di convocazione dellassemblea, lintegrazione dellelenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni allelenco
delle materie che lassemblea dovr trattare a seguito delle richieste di cui al
comma 1 data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dellavviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
lassemblea.
3. Lintegrazione dellelenco
delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non ammessa per gli argomenti sui
quali lassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
DISCIPLINA DELLE SOCIET ESTERE
(Trasparenza delle societ estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo II, dopo larticolo 165-bis, introdotto dallarticolo 18, comma 1, lettera h), della presente legge, aggiunta la seguente sezione:
Sezione VI-bis.
Rapporti con societ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-ter. - (Ambito di applicazione). 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e le societ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellarticolo 116, le quali controllino societ aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societ, nonch le societ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette societ estere o siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo
previste dallarticolo 93 e quelle di collegamento previste dallarticolo 2359,
terzo comma, del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono
individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme
e le condizioni per la costituzione delle societ:
1) mancanza di
forme di pubblicit dellatto costitutivo e dello statuto, nonch delle successive
modificazioni di esso;
2)
mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi
creditori, per la costituzione delle societ, nonch della previsione di scioglimento in
caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di
reintegrazione entro un termine definito;
3)
mancanza di norme che garantiscano leffettivit e lintegrit del capitale
sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da
beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
4)
mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ci abilitati da
specifiche disposizioni di legge, circa la conformit degli atti di cui al numero 1) alle
condizioni richieste per la costituzione delle societ;
b) per quanto riguarda la struttura delle societ, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dallorgano di amministrazione, o di un comitato di controllo interno allorgano amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilit, sul bilancio e sullassetto organizzativo della societ, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilit, professionalit e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza
della previsione dellobbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto
economico e lo stato patrimoniale, con losservanza dei seguenti princpi:
1.1)
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della societ e del risultato economico dellesercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dellobbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i princpi di cui al numero 1);
3) mancanza dellobbligo di sottoporre la contabilit e il bilancio delle societ a verifica da parte dellorgano o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societ ha sede legale impedisce o limita loperativit della societ stessa sul proprio territorio;
e) la
legislazione del Paese ove la societ ha sede legale esclude il risarcimento dei danni
arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale
clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle societ o in altri strumenti
negoziali;
f) mancata
previsione di unadeguata disciplina che impedisca la continuazione
dellattivit sociale dopo linsolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive
di risanamento;
g) mancanza di
adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la
contabilit e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneit patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono
individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo
ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta
criteri in base ai quali consentito alle societ italiane di cui allarticolo 119
e alle societ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dellarticolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli
Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere
imprenditoriale che motivano il controllo e lesigenza di assicurare la completa e
corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle
disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB pu denunziare i fatti al
tribunale ai fini delladozione delle misure previste dallarticolo 2409 del
codice civile.
Art. 165-quater. - (Obblighi delle societ italiane controllanti). 1. Le societ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e le societ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dellarticolo 116, le quali controllano societ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui allarticolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della societ estera controllata, redatto secondo i princpi e le regole applicabili ai bilanci delle societ italiane o secondo i princpi contabili internazionalmente riconosciuti.
2. Il bilancio della societ estera
controllata, allegato al bilancio della societ italiana ai sensi del comma 1,
sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari di questultima, che
attestano la veridicit e la correttezza della rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellesercizio. Al bilancio
della societ italiana altres allegato il parere espresso dallorgano di
controllo della medesima sul bilancio della societ estera controllata.
3. Il bilancio della societ italiana
controllante corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti
fra la societ italiana e la societ estera controllata, con particolare riguardo alle
reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dellesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di
garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o allestero dai predetti
soggetti. La relazione altres sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari. allegato ad essa il parere
espresso dallorgano di controllo.
4. Il bilancio della societ estera
controllata, allegato al bilancio della societ italiana ai sensi del comma 1,
sottoposto a revisione ai sensi dellarticolo 165 da parte della societ incaricata
della revisione del bilancio della societ italiana; ove la suddetta societ di
revisione non operi nello Stato in cui ha sede la societ estera controllata, deve
avvalersi di altra idonea societ di revisione, assumendo la responsabilit
delloperato di questultima. Ove la societ italiana, non avendone
lobbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una societ di revisione,
deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della societ estera
controllata.
5. Il bilancio della societ estera
controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso
allegati e il giudizio espresso dalla societ responsabile della revisione ai sensi del
comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. - (Obblighi delle
societ italiane collegate). 1. Il bilancio delle societ italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e delle societ italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dellarticolo 116, le quali siano collegate a societ aventi sede legale in uno
degli Stati determinati con i decreti di cui allarticolo 165-ter, comma 3,
corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societ
italiana e la societ estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche
situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso
dellesercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per
gli strumenti finanziari emessi in Italia o allestero dai predetti soggetti. La
relazione altres sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. allegato ad essa il parere espresso
dallorgano di controllo.
Art. 165-sexies. - (Obblighi delle societ
italiane controllate). 1. Il bilancio delle societ italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui allarticolo 119, e delle societ italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dellarticolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le
quali siano controllate da societ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con
i decreti di cui allarticolo 165-ter, comma 3, corredato da una relazione
degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la societ italiana e la societ
estera controllante, nonch le societ da essa controllate o ad essa collegate o
sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dellesercizio
cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti
finanziari emessi in Italia o allestero dai predetti soggetti. La relazione
altres sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari. allegato ad essa il parere espresso dallorgano di
controllo.
Art. 165-septies. - (Poteri della CONSOB e
disposizioni di attuazione). 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 114 e 115, con le finalit indicate dallarticolo 91, nei riguardi delle
societ italiane di cui alla presente sezione. Per accertare losservanza degli
obblighi di cui alla presente sezione da parte delle societ italiane, pu esercitare i
medesimi poteri nei riguardi delle societ estere, previo consenso delle competenti
autorit straniere, o chiedere lassistenza o la collaborazione di queste ultime,
anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per lattuazione della presente sezione.
2. Dopo larticolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserito il seguente:
Art. 193-bis. (Rapporti con societ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della societ estera di cui allarticolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dellarticolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilit civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societ italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dallesercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dallarticolo 165-septies, comma 1, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallarticolo 193, comma 1.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153)
1. Allarticolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 sostituito dal seguente:
3. A partire dal 1 gennaio 2006 la fondazione non pu esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle societ indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dellassemblea straordinaria delle societ interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DINTERESSI E DISCIPLINA DELLE ATTIVIT FINANZIARIE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DINTERESSI
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Allarticolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 sostituito dal
seguente:
4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate
dalla Banca dItalia, in conformit alle deliberazioni del CICR, per le attivit di
rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o
indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca
o della societ capogruppo;
b) soggetti che
sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o pi componenti degli organi
di amministrazione o controllo della banca o della societ capogruppo;
c) coloro che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la
societ capogruppo;
d) societ
controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli
stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti
che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca
dItalia;
b) dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
tenuto conto:
a) dellentit del patrimonio
della banca;
b) dellentit
della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dellinsieme
delle attivit di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma
4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca
dItalia.
4-ter. La Banca dItalia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca dItalia, in conformit alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti dinteressi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivit bancarie.
2. Allarticolo 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 inserito il
seguente:
2-bis. Per lapplicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con societ controllate dai soggetti di cui ai
medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo, nonch con le societ da queste controllate o che le controllano
o sono ad esse collegate;
b) al comma 3, le parole: dei
commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: dei commi 1, 2 e 2-bis.
(Conflitti dinteressi nella gestione dei patrimoni di organismi dinvestimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonch nella gestione di portafogli su base individuale)
1. Il Governo delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti dinteressi nella gestione dei patrimoni degli organismi dinvestimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli dinvestimento per conto terzi, nel rispetto dei seguenti princpi e criteri direttivi:
a) salvaguardia dellinteresse dei risparmiatori e dellintegrit del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio;
b) limitazione
dellinvestimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare nonch dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in
prodotti finanziari emessi o collocati da societ appartenenti allo stesso gruppo cui
appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso
di prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive;
c) limitazione
dellinvestimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza
complementare, nonch dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui
alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da societ appartenenti
a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce
tali patrimoni o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene;
d) previsione del
limite per limpiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei
gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare,
nonch dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b),
per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi di gestione di
cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
e) salvo quanto
disposto dalla lettera d), previsione dellobbligo, a carico dei gestori dei
patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonch dei
portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di
motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonch dellefficienza e
della qualit dei servizi offerti, limpiego di intermediari appartenenti al
medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei servizi
di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore
complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi;
f) previsione
dellobbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e
di previdenza complementare, nonch dei portafogli gestiti su base individuale per conto
terzi, di cui alla lettera b), di comunicare agli investitori la misura massima
dellimpiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro
il limite di cui alla lettera d), allatto della sottoscrizione di quote di
OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare ovvero allatto del
conferimento dellincarico di gestione su base individuale di portafogli
dinvestimento per conto terzi, nonch ad ogni successiva variazione e comunque
annualmente;
g) attribuzione del
potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le societ e
la borsa (CONSOB), dintesa con la Banca dItalia per quanto riguarda gli OICR;
h) previsione di
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme
introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei princpi e criteri di cui alla
presente legge, nel rispetto dei princpi di adeguatezza e proporzione e riservando le
sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravit o di reiterazione dei comportamenti
vietati;
i) attribuzione del
potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, dintesa
con la Banca dItalia;
l) riferimento, per
la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta
nellarticolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
(Conflitti dinteressi nella prestazione dei servizi dinvestimento)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 6, dopo il
comma 2 aggiunto il seguente:
2-bis. La Banca dItalia, dintesa con la
CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse nella
prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attivit svolte dal
soggetto abilitato, determinate attivit debbano essere prestate da strutture distinte e
autonome;
b) allarticolo 190, dopo il
comma 3, inserito il seguente:
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le
disposizioni previste dallarticolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca dItalia, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila
euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi)
1. Allarticolo 2412 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma
inserito il seguente:
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli
importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societ per obbligazioni emesse da
altre societ, anche estere.
b) il settimo comma abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 30, il comma 9
sostituito dal seguente:
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari div