TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Operazioni imponibili
1. L'imposta sul valore aggiunto si
applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti
e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Articolo 2
Cessioni di beni
1. Costituiscono cessioni di beni gli
atti a titolo oneroso che importano trasferimento della propriet ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di propriet;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della propriet vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al
committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di
commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione
o il cui commercio non rientra nell'attivit propria dell'impresa se di
costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la
detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione
o ad altre finalit estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o
della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivit, con
esclusione di quei beni per i quali non stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societ di ogni
tipo e oggetto nonch le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da
altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o
altre organizzazioni senza personalit giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societ o altri enti, compresi i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto
aziende o rami di azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate
nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e) abrogata
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni
di societ e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) abrogata
h) abrogata
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e
similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane,
biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato n zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi
sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 3
Prestazioni di servizi
1. Costituiscono prestazioni di
servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione,
deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi,
formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonch le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese
le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati
prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o
presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo
semprech l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi
alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalit estranee all'esercizio dell'impresa,
ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di
assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonch
delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle
attivit istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro
perseguono finalit educative, culturali, sportive, religiose e di
assistenza e solidariet sociale, nonch delle organizzazioni non
lucrative di utilit sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste
o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al
n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del
comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari
senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei
rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative
alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n.
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicit
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese
quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g) abrogata
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3)
del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma
del presente articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivit elencati
nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli
di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente
al contingente e nel rispetto delle modalit di rilascio e di controllo
stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento
dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorit;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di
esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
Articolo 4
Esercizio di imprese
1. Per esercizio di imprese si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorch non esclusiva, delle
attivit commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del
codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonch
l'esercizio di attivit, organizzate in forma d'impresa, dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice
civile.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societ in
nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societ per azioni e in
accomandita per azioni, dalle societ a responsabilit limitata, dalle
societ cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societ
estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle societ di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti
pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalit giuridica e le societ semplici, che
abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivit
commerciali o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio
di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte dalle societ e dagli enti ivi indicati ai
propri soci, associati o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivit
commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell'esercizio di attivit commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attivit commerciali anche le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento
di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformit alle finalit
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche
se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivit e
che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica
organizzazione locale o nazionale, nonch dei rispettivi soci, associati
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo
sono considerate in ogni caso commerciali, ancorch esercitate da enti
pubblici, le seguenti attivit: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di
acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e
vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d)
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di
pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g)
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o
di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicit
commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono
invece considerate attivit commerciali: le operazioni relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la
gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia,
di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri
da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al
servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di
consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti
il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi
di qualit; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e
prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica,
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalit istituzionali;
le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione
alla spesa sanitaria erogate dalle unit sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate,
inoltre, attivit commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unit immobiliari classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad
esclusione delle unit classificate o classificabili nella categoria
catastale A10, di unit da diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al
servizio di unit da diporto, da parte di societ o enti, qualora la
partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo
inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni
e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito
indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche
attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale n accessorio ad altre attivit
esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi,
interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivit
finanziaria, ovvero attivit di indirizzo, di coordinamento o altri
interventi nella gestione delle societ partecipate.
6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalit assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attivit istituzionale, da bar ed esercizi similari, semprech tale
attivit sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonch fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalit
analoghe o ai fini di pubblica utilit, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit
associative volte a garantire l'effettivit del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneit
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'et il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilit libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile,
sovranit dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicit
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti; ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il
cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalit
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e
semprech le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive
di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilit della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilit della stessa.
8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonch alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
Articolo 5
Esercizio di arti e professioni
1. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorch non esclusiva, di
qualsiasi attivit di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero
da parte di societ semplici o di associazioni senza personalit
giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata delle attivit stesse.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonch le
prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che
non esercitano per professione abituale altre attivit di lavoro
autonomo. Non si considerano altres effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivit di levata
dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno
1973, n. 349, nonch le prestazioni di vigilanza e custodia rese da
guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.
Articolo 6
Effettuazione delle operazioni
1. Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e
nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l'operazione si
considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorit e per le
cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore
e ad altre finalit estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5)
dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della
rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del
termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in propriet di case di abitazione fatte ai
soci da cooperative edilizie a propriet divisa, alla data del rogito
notarile;
d-ter) abrogata
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3,
terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia
pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della
fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla
lettera d-bis) del secondo comma.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni
si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta versata con le modalit e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel
numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai
farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonch
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorch dotati di
personalit giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra
essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli
istituti universitari, alle unit sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a
quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento
dei relativi corrispettivi, salva la facolt di applicare le disposizioni
del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto
comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
quello della loro effettuazione.
Articolo 7
Territorialit dell'imposta
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio
della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di
Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per Comunit o territorio della Comunit si intende il
territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo
della Comunit economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il
territorio di Bsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel
territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni
mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili
spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano
altres effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei
confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo
di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio
dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di
partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza
quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello
dell'ultimo punto di sbarco.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il
domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non
abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonch quando sono rese da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti
all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti
domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il
luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la
sede effettiva.
4. In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla
preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile
situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili
materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici,
didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonch le operazioni di carico,
scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel
territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio
dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto,
le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma
dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del
personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione
e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e
assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonch le
prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonch le
cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi
professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti
ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando
sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o
residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunit
economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera
precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri
della Comunit economica europea, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando il destinatario non soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o
legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del
personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunit economica europea nonch
quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti
fuori della Comunit stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori
esclusi a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili
organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime
prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate
in Italia o in altro Stato membro della Comunit stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunit da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunit stessa, ovvero domiciliati o
residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono
ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio
dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici
preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene,
direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel territorio dello Stato..
5. abrogato
6. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni
all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.
Articolo 8
Cessioni all'esportazione
1. Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o
spedizione di beni fuori del territorio della Comunit economica europea,
a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei
propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di
terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento
ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da
vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura
ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma
dell'art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non
prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo
periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione
deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunit economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura
del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni
destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto
ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del
territorio della Comunit economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio
postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a
soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolt di acquistare, anche tramite
commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c)
sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella
lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui
alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto
la loro responsabilit, nei limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte
nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari
possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni
che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla
loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle
cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi
della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.
[I soggetti che intendono avvalersi della facolt di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio
ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della
prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti
possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolt
di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come
ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto
per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio
in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31
gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivit
o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente
possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolt di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva
comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti]. (Le disposizioni tra parentesi quadre si
considerano tacitamente abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Dl
746/1983, convertito dalla legge 17/1984).
3. [I contribuenti che si avvalgono della facolt di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del
precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24
ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento
delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento
dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle
fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il
mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a
ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del
semestre]. (Il comma 3 si considera tacitamente abrogato ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del Dl 746/1983, convertito dalla legge 17/1984).
4. Nel caso di affitto di azienda, perch possa avere
effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolt di
acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento
dell'imposta, ai sensi del terzo comma, necessario che tale
trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne
sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni
all'ufficio IVA competente per territorio.
5. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunit anche i beni destinati ad essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la
manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonch per la realizzazione
di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
Articolo 8-bis
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
1. Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivit commerciali o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero
alla demolizione, escluse le unit da diporto di cui alla L. 11 febbraio
1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi
dello Stato ancorch dotati di personalit giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che
effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio
degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere
precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le
forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le
somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi
adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e
noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di
bordo, nonch le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle
navi di cui alle lettere a) e b).
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento
all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivit propria dell'impresa.
Articolo 9
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e
in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea, nonch i trasporti relativi a beni in
importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del
primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni
ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito
o in temporanea importazione nonch a quelli relativi a beni in
importazione semprech i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni
siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonch ai trasporti di beni in importazione semprech i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni
doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio,
disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in
esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a
beni in importazione semprech i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali
ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonch quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in
esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di
beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di
viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori
del territorio degli Stati membri della Comunit economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora
definitivamente importati, nonch su beni nazionali, nazionalizzati o
comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di
servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) abrogato
11) abrogato
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei
confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunit economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunit
stessa.
2. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento
all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivit propria dell'impresa.
Articolo 10
Operazioni esenti dall'imposta
1. Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione
di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le
operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la
gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di
pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di
fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri
effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di
fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le
gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti
in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e
comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e
|