spacer
 

Leggi e regolamenti regionali

spacer spacer spacer
Visualizza testo storico | Sommario| Nascondi riferimenti
cerca nel testo:

Estremi del documento  |  Iter della legge
Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 51
Titolo:Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.
Pubblicazione:( B.U. 14 agosto 1997, n. 56 )
Stato:Vigente
Tema: D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA
Settore:D.6. INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:D.6.2 Editoria Telecomunicazione

Sommario

Art. 1 (Finalit)
Art. 2 (Interventi regionali)
Art. 3
Art. 4 (Programma degli interventi)
Art. 5 (Concessione dei contributi)
Art. 6 (Deposito delle pubblicazioni)
Art. 7 (Strumenti per l'informazione diretta della Regione)
Art. 8
Art. 9 (Premi giornalistici)
Art. 10 (Elenchi delle imprese radiotelevisive e delle testate giornalistiche)
Art. 11 (Iniziative a favore dell'informazione nelle scuole)
Art. 12 (Disposizioni finanziarie)
Art. 13 (Abrogazioni)
Art. 14 (Norma transitoria)

Art. 1
(Finalit)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto, al fine di promuovere la pi ampia partecipazione alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale.

2. La Regione promuove altres la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. In attuazione delle finalit di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi a soggetti, operanti in ambito regionale, che svolgono attivit di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale, per iniziative rivolte:
a) alla promozione dell'immagine della Regione, in connessione con gli interventi di settore;
b) alla diffusione della cultura regionale e alla divulgazione di notizie relative alle azioni regionali;
c) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi di comportamento civico, sociale ed economico;
d) alla realizzazione di strumenti informativi di rilevante interesse per le Marche.

2. La Regione concede inoltre ai soggetti di cui al comma 1 contributi per investimenti destinati all'innovazione e all'installazione degli impianti.

3. Sono escluse dai contributi le attivit di comunicazione istituzionale.

Art. 3

.............................................................

Nota relativa all'articolo 3:
Abrogato dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.

Art. 4
(Programma degli interventi)

1. Gli interventi previsti agli articoli 2 e 3 sono individuati in apposito programma presentato dalla Giunta al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il programma indica i criteri e le modalit per la concessione dei contributi.

3. Il programma e i criteri sono formulati previo parere:
a) del comitato regionale per le comunicazioni;
b) della Consulta regionale per i beni culturali per gli interventi concernenti l'editoria.

Nota relativa all'articolo 4:
Cos modificato dall'art. 19, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.

Art. 5
(Concessione dei contributi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano al servizio della Giunta regionale competente in materia la domanda di contributo per gli interventi relativi all'anno in corso entro la data stabilita dal programma di cui al comma 2 dellarticolo 4.

2. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Nota relativa all'articolo 5:
Cos modificato dall'art. 23, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.

Art. 6
(Deposito delle pubblicazioni)

1. I soggetti destinatari dei contributi regionali relativi a pubblicazioni depositano una copia delle stesse presso la biblioteca del Consiglio regionale.

Art. 7
(Strumenti per l'informazione diretta della Regione)

1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale coordinano l'attivit di informazione, di documentazione e di promozione esterna della Regione.

2. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attivit giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

3. Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione pu optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.

3 bis. E’ considerata attività giornalistica anche quella svolta dai tele-cine-foto-operatori (TCFO) che realizzano immagini integrative o sostitutive dell’informazione scritta e ne curano autonomamente la selezione, la rielaborazione, il montaggio e l’inserimento nei siti informatici.

Nota relativa all'articolo 7:
Cos modificato dall'art. 26, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Art. 8

............................................................

Nota relativa all'articolo 8:
Abrogato dall'art. 7, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.
Ai sensi del citato art. 7, l.r. 16/2010:
a) il Presidente della Giunta regionale autorizzato a effettuare gli adempimenti necessari al recesso dallassociazione Mediateca delle Marche, cui la Regione aderiva ai sensi del presente articolo abrogato dallo stesso art. 7, l.r. 16/2010, ovvero ad aderire alleventuale scioglimento dellassociazione medesima;
b) i rappresentanti della Regione nellassociazione Mediateca delle Marche in carica alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010 sono prorogati fino al recesso della Regione o allo scioglimento dellassociazione medesima.


Art. 9
(Premi giornalistici)

1. Presso ogni universit della Regione, dove sono attivati corsi di laurea in giornalismo e in scienza della comunicazione, istituito un premio in onore di Luigi Albertini, dell'importo di lire sei milioni, da assegnare a studenti per progetti finalizzati alla comunicazione delle istituzioni politiche.

2. Il premio di cui al comma 1 assegnato annualmente secondo le modalit stabilite dalla Giunta regionale che pu allo scopo convenzionarsi con le universit interessate.

3. La Regione eroga un contributo annuale per la realizzazione del premio giornalistico "Ilaria Alpi".

Art. 10
(Elenchi delle imprese radiotelevisive e delle testate giornalistiche)

1. Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio regionale gli elenchi delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e gli elenchi delle testate giornalistiche a stampa registrate a norma di legge in ambito regionale.

2. La tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 sono affidati al Comitato regionale per le comunicazioni.

3. Le imprese radiotelevisive e le testate giornalistiche a stampa operanti in ambito regionale sono tenute a fornire al Comitato regionale per le comunicazioni tutte le notizie richieste necessarie alla compilazione degli elenchi e al costante monitoraggio del sistema della comunicazione in ambito regionale.

Nota relativa all'articolo 10:
Cos modificato dall'art. 19, l.r. 27 marzo 2001, n. 8.

Art. 11
(Iniziative a favore dell'informazione nelle scuole)

1. La Regione concorre a promuovere la diffusione, nelle scuole marchigiane medie e medie superiori, di periodici e quotidiani di interesse nazionale e locale nonch la produzione da parte degli studenti di giornali di classe e d'istituto.

2. La scelta dei quotidiani e dei periodici effettuata dagli organismi collegiali delle scuole in modo da consentire la pi ampia possibilit di confronto tra le diverse testate e di assicurare a ciascuna classe dei singoli istituti l'acquisto di almeno un quotidiano e un periodico fino ad un massimo di tre.

3. Gli organismi collegiali delle scuole interessati trasmettono ai Comuni, entro il 20 settembre di ogni anno, la domanda di contributo, corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici.

4. I Comuni trasmettono alla Regione entro il 25 ottobre di ogni anno le proposte di assegnazione effettuate in base alla popolazione scolastica.

5. La Giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno assegna i contributi ai Comuni, che provvedono all'erogazione.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge autorizzata:
a) per l'anno 1997 la spesa di lire 1.070 milioni ripartita nel modo seguente:
1) lire 508 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
2) lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2;
3) lire 40 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8;
4) lire 12 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, e lire 10 milioni per l'intervento di cui all'articolo 9, comma 3;
5) lire 300 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;
b) per l'anno 1998 autorizzata la spesa di lire 1.170 milioni ripartita nel modo seguente:
1) lire 588 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
2) lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2;
3) lire 40 milioni per gli interventi di cui all'articolo 8;
4) lire 12 milioni per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, e lire 10 milioni per l'intervento di cui all'articolo 9, comma 3;
5) lire 320 milioni per gli interventi di cui all'articolo 11;
c) per gli anni successivi l'entit della spesa stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. Per le finalit di cui all'articolo 3 pu essere impegnata una spesa fino al quindici per cento della disponibilit prevista in bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, lettera a), si provvede mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 2 marzo 1984, n. 3 e 3 gennaio 1995, n. 3 sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1997; 4112116, 4112117, 4112118, 4112120, 4112121, 4112202, 4113101.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1, lettera b), si provvede mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 sui seguenti capitoli: 4112116, 4112117, 4112118, 4112120, 4112121, 4112202, 4113101.

5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante da tributi propri della Regione.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1997 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa di atto anno;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 13:
Abroga le l.r. 2 marzo 1984, n. 3; 3 gennaio 1995, n. 3, e 9 gennaio 1997, n. 3.

Art. 14
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione:
a) il programma previsto dall'articolo 4 presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) le domande previste all'articolo 5 sono presentate entro novanta giorni dall'approvazione, da parte del Consiglio, del programma di cui all'articolo 4.

1 bis. Il comma 3 bis dell’articolo 7 entra in vigore dall’anno 2015.

Nota relativa all'articolo 14:
Cos modificato dall'art. 26, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

 
 
CONSIGLIO REGIONALE - Assemblea legislativa delle Marche
Piazza Cavour 23 - 60121 Ancona
TEL. 07122981  FAX 0712298539  PEC assemblea.marche@emarche.it
Codice Fiscale  80006310421
  • spacer rss
  • note legali
  • pubblicit legale
  • privacy
  • accessibilità

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per il corretto funzionamento delle pagine web. Proseguendo la navigazione del sito o cliccando su Accetto acconsenti alluso dei cookie. Per maggiori informazioni o negare il consenso consulta linformativa sulla privacy.

Accetto

gipoco.com is neither affiliated with the authors of this page nor responsible for its contents. This is a safe-cache copy of the original web site.