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Codice del processo amministrativo - Processo amministrativo di primo grado
Decreto legislativo 02.07.2010 n 104 , G.U. 07.07.2010
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Codice del processo amministrativo


Libro I - Disposizioni generali (Artt. 1-39)
Libro II - Processo amministrativo di primo grado (Artt. 40-90)
Libro III - Impugnazioni (Artt. 91-111)
Libro IV - Ottemperanza e riti speciali (Artt. 112-132)
Libro V - Norme finali (Artt. 133-137)
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CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n 104, G.U. 07.07.2010)

** * **

LIBRO SECONDO
PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ricorso

Sezione I
Ricorso e costituzione delle parti

Art. 40
Contenuto del ricorso

1. Il ricorso deve contenere:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
d) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Art. 41
Notificazione del ricorso e suoi destinatari

1. Le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso notificato altres agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49.
3. La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse.
4. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui assegnato il ricorso pu disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalit.
5. Il termine per la notificazione del ricorso aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Art. 42
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed depositato nei termini e secondo le modalit previste dall'articolo 45.
3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalit previsti dall'articolo 46.
4. La cognizione del ricorso incidentale attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.
5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia' dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalit di cui al presente articolo.

Art. 43
Motivi aggiunti

1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gi proposte, ovvero domande nuove purch connesse a quelle gi proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Art. 44
Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarit, il collegio pu ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullit della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonch le irregolarit di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullit degli atti rilevabile d'ufficio. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 45
Deposito del ricorso e degli altri atti processuali

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
2. E' fatta salva la facolt della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facolt di cui al comma 2 tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Art. 46
Costituzione delle parti intimate

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonch gli atti e i documenti in base ai quali l'atto stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Art. 47
Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate

1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.

Art. 48
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario

1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente pu comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Art. 49
Integrazione del contraddittorio

1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Pu autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalit.
Se l'atto di integrazione del contraddittorio non tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Art. 50
Intervento volontario in causa

1. L'intervento proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalit dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).
2. L'atto di intervento notificato alle altre parti ed depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Art. 51
Intervento per ordine del giudice


1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.
2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalit di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52
Termini e forme speciali di notificazione

1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.
2. Il presidente pu autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
3. Se il giorno di scadenza festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza anticipata al giorno antecedente non festivo.
5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Art. 53
Abbreviazione dei termini

1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale pu, su istanza di parte, abbreviare fino alla met i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.
2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini

1. La presentazione tardiva di memorie o documenti pu essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile. (1)
2. I termini processuali sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno.
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.

(1) Il comma che cos recitava: "1. La presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, pu essere eccezionalmente autorizzata dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile." stato cos sostituito dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Titolo II
Procedimento cautelare

Art. 55
Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, pi idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio pu disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non pu essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare pu essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare improcedibile finch non presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altres, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, pu provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, pu autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione. (1)
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. (1) Nello stesso senso pu provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorit. A tal fine l'ordinanza trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrit del contraddittorio.
13. Il giudice adito pu disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.

(1) La parola: "di" stata sostituita dalla parola: "della" dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 56
Misure cautelari monocratiche

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravit ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente pu, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare improcedibile finch non presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.
2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione pu avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente pu comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalit, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.
3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente pu subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.
4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
5. Se la parte si avvale della facolt di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Art. 57
Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento (1) che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. (2)

(1) Le parole: "la sentenza" sono state cos sostituite dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Parole inserite dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 58
Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne venuto a conoscenza.
2. La revoca puo' essere altres richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

Art. 59
Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, pu chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 60
Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare

1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, pu definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 61
Misure cautelari anteriori alla causa

1. In caso di eccezionale gravit e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso pu proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalit. La notificazione pu essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente pu comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non impugnabile; tuttavia la stessa pu essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente pu disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Art. 62
Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 5, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 15, comma 4. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 7. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 9.

Titolo III
Mezzi di prova e attivit istruttoria

Capo I
Mezzi di prova

Art. 63
Mezzi di prova

1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice pu chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.
2. Il giudice, anche d'ufficio, pu ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altres disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.
3. Su istanza di parte il giudice pu ammettere la prova testimoniale, che sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.
4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice pu ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, pu disporre una consulenza tecnica.
5. Il giudice pu disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

Capo II
Ammissione e assunzione delle prove

Art. 64
Disponibilit, onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilit riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonch i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e pu desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Art. 65
Istruttoria presidenziale e collegiale

1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.
2. Quando l'istruttoria disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione sempre adottata dal collegio.
3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Art. 66
Verificazione

1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, responsabile del compimento di tutte le operazioni.
2. L'ordinanza comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio pu disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Art. 67
Consulenza tecnica d'ufficio

1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.
2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1. (1)
3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:
a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio d altres conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
4. Il giuramento del consulente reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalit stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.
5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

(1) Le parole: "e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile" sono state soppresse dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 68
Termini e modalit dell'istruttoria

1. Il presidente o il magistrato dele

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