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Codice del processo amministrativo
Decreto legislativo 02.07.2010 n 104 , G.U. 07.07.2010
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Pubblichiamo il testo del codice del processo amministrativo approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni.

Codice del processo amministrativo


Libro I - Disposizioni generali (Artt. 1-39)
Libro II - Processo amministrativo di primo grado (Artt. 40-90)
Libro III - Impugnazioni (Artt. 91-111)
Libro IV - Ottemperanza e riti speciali (Artt. 112-132)
Libro V - Norme finali (Artt. 133-137)
>> Allegati

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| Codice del processo amministrativo |

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 n 104, G.U. 07.07.2010)

** * **

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I
Principi generali

Art. 1
Effettivit

1. La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2
Giusto processo

1. Il processo amministrativo attua i principi della parit delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.
2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticit degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Capo II
Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4
Giurisdizione dei giudici amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Art. 5
Tribunali amministrativi regionali

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige.
2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.
3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6
Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.
2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio presieduto dal consigliere pi anziano nella qualifica.
3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.
4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale pi anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato pi anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III
Giurisdizione amministrativa

Art. 7
Giurisdizione amministrativa

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimit, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimit del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo pu sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettivit realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Art. 8
Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali

1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
2. Restano riservate all'autorit giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacit delle persone, salvo che si tratti della capacit di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 9
Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art. 10
Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non pu disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.


Art. 11
Decisione sulle questioni di giurisdizione

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne fornito.
2. Quando la giurisdizione declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, pu sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, pu concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Art. 12
Rapporti con l'arbitrato

1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. (1)

(1) Le parole: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile" sono state aggiunte dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Capo IV
Competenza

Art. 13
Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non derogabile.

Art. 14
Competenza funzionale inderogabile

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall'articolo 135 e dalla legge.
2. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. La competenza funzionalmente inderogabile altres per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonch per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13.

Art. 15
Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza

1. Il difetto di competenza rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. Finch la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte pu chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, n quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
4. La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
5. Quando proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.
6. L'ordinanza con cui richiesto il regolamento immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta.
7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente pu riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 5 il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8.
8. Le pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice dichiarato incompetente perdono comunque efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari al giudice dichiarato competente.
10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 16
Regime della competenza

1. La competenza di cui agli articoli 13 e 14 inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
2. Il difetto di competenza rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice.
3. L'ordinanza con cui il giudice adito dichiara la propria competenza o incompetenza impugnabile nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con il regolamento di competenza di cui all'articolo 15. Il regolamento pu essere altres richiesto d'ufficio, con ordinanza, dal giudice dinanzi al quale il giudizio stato riassunto ai sensi del comma 2; in tale caso si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Durante la pendenza del regolamento di competenza, il ricorrente pu sempre proporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale indicato nell'ordinanza di cui al comma 2 o in quella di cui all'articolo 15, comma 5, il quale decide in ogni caso sulla domanda cautelare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 8.

Capo V
Astensione e ricusazione

Art. 17
Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalit di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori. (1)

(1) Le parole: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori." sono state aggiunte dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 18
Ricusazione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, quando sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, pu proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
3. La domanda deve indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di procura speciale.
4. Proposta la ricusazione, il collegio investito della controversia pu disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza inammissibile o manifestamente infondata.
5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
6. I componenti del collegio chiamato a decidere sulla ricusazione non sono ricusabili.
7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o respinge l'istanza di ricusazione, provvede sulle spese e pu condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
8. La ricusazione non ha effetto sugli atti anteriori. (1) L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato.

(1) Il periodo: "La ricusazione o l'astensione non hanno effetto sugli atti anteriori." stato cos sostituito dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Capo VI
Ausiliari del giudice

Art. 19
Verificatore e consulente tecnico

1. Il giudice pu farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o pi verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o pi consulenti.
2. L'incarico di consulenza pu essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attivit in favore delle parti del giudizio. La verificazione affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.
3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Art. 20
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (1)

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
2. Il consulente, o il verificatore, pu essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.

(1) Le parole: "del consulente" sono state soppresse dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 21
Commissario ad acta

1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, pu nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.

Titolo II
Parti e difensori

Art. 22
Patrocinio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali obbligatorio il patrocinio di avvocato.
2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualit necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, pu stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Art. 23
Difesa personale delle parti


1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Art. 24
Procura alle liti

1. La procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, salvo che in essa sia diversamente disposto.

Art. 25
Domicilio (1)

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1: a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

(1) L'articolo che cos recitava: "1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata.
2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato."
stato cos modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 26
Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione. (1)

(1) Il comma che cos recitava: "2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, pu altres condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati." stato cos sostituito dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Titolo III
Azioni e domande

Capo I
Contraddittorio e intervento

Art. 27
Contraddittorio

1. Il contraddittorio integralmente costituito quando l'atto introduttivo notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio promosso solo contro alcune delle parti e non si verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.

Art. 28
Intervento

1. Se il giudizio non stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, pu intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.

Capo II
Azioni di cognizione

Art. 29
Azione di annullamento

1. L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni.

Art. 30
Azione di condanna

1. L'azione di condanna pu essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma.
2. Pu essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivit amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva pu altres essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, pu essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria pu essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.

Art. 31
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullit

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, (1) chi vi ha interesse pu chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
2. L'azione pu essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilit dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3. Il giudice puo' pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attivit vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalit e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
4. La domanda volta all'accertamento delle nullit previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullit dell'atto pu sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullit di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

(1) Le parole: "e negli altri casi previsti dalla legge" sono state inserite dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 32
Pluralit delle domande e conversione delle azioni

1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV. (1)
2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice pu sempre disporre la conversione delle azioni.

(1) Le parole: "dai Capi I e II del" sono state cos sostituite dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Titolo IV
Pronunce giurisdizionali

Art. 33
Provvedimenti (1)

1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

(1) Le parole: "del giudice" sono state soppresse dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

Art. 34
Sentenze di merito

1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che pu avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice pu pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non pu conoscere della legittimit degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta pi utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimit dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice pu, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Art. 35
Pronunce di rito

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:
a) irricevibile se accerta la tardivit della notificazione o del deposito;
b) inammissibile quando e' carente l'in
teresse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato
dalla legge o assegnato dal giudice;
b) per perenzione;
c) per rinuncia.

Art. 36
Pronunce interlocutorie

1. Salvo che il presente codice disponga diversamente, il giudice provvede con ordinanza in tutti i casi in cui non definisce nemmeno in parte il giudizio.
2. Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa.

Art. 37
Errore scusabile

1. Il giudice pu disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V
Disposizioni di rinvio

Art. 38
Rinvio interno

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Art. 39
Rinvio esterno

1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

(segue>>)

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