giovedì, 08 marzo 2012
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Servizi / L'esperto risponde

07 marzo 2012

ICI su terreno edificabile coltivato

Chiedo un parere riguardo alla applicabilità dell’imposta ICI su un terreno reso edificabile, nella situazione che vado a descriverle.
Il terreno si trova in Lombardia ed è di proprietà di 2 sorelle, entrambe pensionate, una delle quali era iscritta in attività come coltivatrice diretta.
Detto terreno viene regolarmente coltivato; la gestione dell’attività agricola - svolta dall’impresa agricola costituita da una società semplice - è diretta da una delle sorelle, mentre i lavori agricoli veri e propri sono svolti da un terzista con propria partita IVA, che provvede a fatturare le sue competenze.
Seguendo le istruzioni impartite, le sorelle versano l’ICI in ragione della edificabilità.
Tuttavia, data l’onerosità di questa imposta e il fatto che comunque il terreno è tuttora destinato alla coltivazione agricola, le chiedo se esiste un modo per far sì che l’ICI venga calcolata sul terreno come agricolo e non edificabile.
Anticipo che, se potesse essere utile per rafforzare il concetto di impresa agricola, le sorelle sarebbero anche disposte ad assumere come dipendente un lavoratore agricolo, che esegua i lavori nel campo in sostituzione/in appoggio al terzista.



Se la sorella è un coltivatore diretto regolarmente iscritto alla gestione Inps non è dovuta l’ICI come area edificabile neppure dalle sorelle.
La sentenza 15566 del 14 maggio 2010 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, la quale mette la parola fine ad una serie di contenziosi sorti in merito all’applicazione dell’Ici sui terreni agricoli edificabili ove persiste la conduzione agrosilvopastorale anche per le quote di proprietà di soggetti proprietari, e non conduttori del fondo.
La questione era molto delicata e la dizione letterale della disposizione si è risolta in senso positivo per il contribuente a seguito della massima di Cassazione.
I terreni agricoli suscettibili di edificazione non sono soggetti ad Ici (art. 2 del D.Lgs. 504/1992 ) se su di essi permane la conduzione agrosilvopastorale nella quale vi sia: il possesso del terreno da parte di coltivatori diretti (Cd) o di imprenditori agricoli professionali (Iap); che la conduzione del fondo sia eseguita direttamente dai soggetti sopra indicati (Cd e Iap).
Quindi il tenore della norma era assai limitativo ed appariva il requisito soggettivo intrinseco del conduttore nel rapporto agevolativo della norma.
In tale senso anche la Giurisprudenza tributaria si era espressa ma non si era ancora arrivati ad un giudizio di Cassazione nel quale venisse sciolto il dubbio interpretativo sulla soggettività o sull’oggettività della norma.
In senso giuridico infatti era necessario capire meglio se era agevolabile solo il soggetto (Cd o Iap) conduttore del fondo o se il terreno era l’oggetto dell’agevolazione.
Una volta stabilito che l’agevolazione fosse applicabile per il terreno essa si sarebbe applicata automaticamente su tutti i soggetti titolari di diritti reali imponibili Ici sul terreno stesso.
La questione era quindi irrisolta con l’aggravante che la lettura letterale della norma portava senza nessun dubbio all’interpretazione soggettiva non favorevole al contribuente. Interpretazione regolarmente applicata in varie sentenze delle commissioni regionali.
Di fatto però questa soluzione era di fatto restrittiva e lasciava seri dubbi sull’effettiva volontà del legislatore che senz’altro voleva riferirsi all’oggetto (terreno) il cui effettivo utilizzo agricolo (agrosilvopastorale) avrebbe di fatto precluso attività propedeutiche all’edificazione.
Tale sfruttamento agricolo quindi è il carattere oggettivo dell’area che si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, indipendentemente dalla condizione soggettiva che deve essere assunta (almeno) da uno di essi.
Per tutti coloro che hanno corrisposto l’Ici sui terreni nelle condizioni su citate a questo punto si apre la possibilità delle richiesta di rimborso ai Comune.
È possibile richiedere l’Ici degli ultimi tre anni con una semplice domanda di rimborso al Comune nella quale si riporta la sentenza della Corte di Cassazione e nella quale si dimostra la conduzione agrosilvopastorale da parte di una soggetto Cd o Iap.
In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 60 gg. (silenzio rifiuto) il contribuente può ricorrere alla competente Commissione Tributaria per ottenere il rimborso.
Va da sè che evidenti interventi incompatibili con l’uso e/o lo sfruttamento agricolo quali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, lottizzazioni, scavi e regimazioni “ius edificandi”, fanno decadere immediatamente lo sfruttamento agricolo ed il soggetto che presta l’opera a questo punto diviene non rilevante.


Risposta a cura di: Luciano Boanini

TAG: fisco e ici


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