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DUBBI DI LEGITTIMITÀ IN TEMA DI PUBBLICITÀ PROFESSIONALE SU GROUPON, GROUPALIA...

 
 
 

A fronte dei numerosi casi segnalati all'Ordine, che si aggiungono a quelli inerenti l'offerta di ACE scontatissimi di cui si è già trattato in precedenza con l'articolo intitolato: "ACE scontate e architetti indignati" si desidera informare gli iscritti sul pensiero di ferma opposizione dell'OAT sulla pubblicità professionale su siti internet quali Groupon, Groupalia e simili, indipendentemente dalla prestazione offerta e dal prezzo proposto.
L'Ordine, infatti, ritiene che un siffatto tipo di pubblicità bene può sposarsi con le leggi del libero mercato in ambito commerciale, ma che diverso sia il caso della pubblicità da parte di iscritti all'Albo di un Ordine professionale. Per quanto, come è noto, la normativa recente abbia ampiamente allargato la possibilità anche per i professionisti di proporsi sul mercato con messaggi che reclamizzino la propria attività, elidendo la maggior parte dei limiti previsti dalle norme previgenti, resta il fatto che la pubblicità professionale consentita è, al momento in cui si scrive, solo quella informativa, come si evince anche dalla lettura degli artt. 40, 41 e 42 del Codice Deontologico.
L'OAT ritiene che la dinamica dei messaggi postati su Groupon, Groupalia, ecc. sia tale da non potersi definire informativa, quanto piuttosto persuasiva in relazione, soprattutto, alla previsione di un breve termine di scadenza per l'offerta di prestazioni a prezzi straordinariamente bassi rispetto alla tariffa professionale. Attraverso detti siti si incita, si persuade il potenziale acquirente del coupon a non farsi sfuggire l'occasione; ci pare difficile sostenere di essere di fronte ad una mera pubblicità a carattere informativo dell'attività professionale offerta.
Vi è poi un altro profilo di assai dubbia legittimità: il soggetto che si accorda con società quali Groupon, Groupalia e simili per offrire una propria prestazione o servizio accetta di devolvere una percentuale del prezzo stabilito alla società stessa, il che ci pare essere in contrasto, seppur in senso lato, con la previsione dell'art. 27, co. 1 del Codice Deontologico che recita: "Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 4, il comportamento dell'Architetto che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente".

L'OAT, in conclusione, invita i propri iscritti a non cedere alla tentazione di proporre la propria attività professionale ai terzi attraverso siti internet aventi le caratteristiche sovraesposte.

21/11/2011



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