Cassazione, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3447 In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcim ento del danno per invalidita' permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato - , allorche' stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai suddetti fini non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidita' permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, piu' generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produr lo (Cass., 26 settembre 2000, n. 12764). Fonte: Cassazione
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2012-03-14 Chi: Spataro Fonte: Cassazione
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Risarcimento - Indice: 1. Abolire i colpi di frusta e ritardare le liquidazioni di piccola entita' ? 2. Danno morale e biologico: Cassazione 2228 del 16.2.2012 3. Risarcimento a stranieri senza reciprocita' Cassazione III civile n. 1493 dep 2.2.2012 4. Liberalizzazioni ed assicurazioni: modifiche la risarcimento diretto 5. Cessione di credito e risarcimento da sinistro stradale: Cassazione 52 del 2012 6. Tabella unica nazionale: bocciati dal Consiglio di Stato i nuovi criteri di risarcimento 7. Sul risarcimento dell'assicurazione in caso di incidente durante la scuola guida 8. Danni agli eredi e risarcimento delle spese del funerale in caso di sinistro 9. Incendio auto in parcheggio pubblico e risarcimento: Cassazione III civile n. 15392 del 13.07.2011 10. Le tabelle di Milano si applicano in tutta Italia: Cassazione 12408 del 2011 - Torna alle guide |
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Cassazione, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3447 In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcim ento del danno per invalidita' permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato - , allorche' stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai suddetti fini non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidita' permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, piu' generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produr lo (Cass., 26 settembre 2000, n. 12764). |
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Il risarcimento del danno per invalidita' permanente del figlio minore disoccupato
Danno a cose e persone: Cassazione 28286 del 2011
Abolire i colpi di frusta e ritardare le liquidazioni di piccola entita' ?
Danno morale e biologico: Cassazione 2228 del 16.2.2012
Risarcimento a stranieri senza reciprocita' Cassazione III civile n. 1493 dep 2.2.2012
Danno biologico e molto altro: Cassazione III civile del 17-11-2011 n. 24082
La responsabilit extracontrattuale oltre il 2043 c.c.
Liberalizzazioni ed assicurazioni: modifiche la risarcimento diretto
Cessione di credito e risarcimento da sinistro stradale: Cassazione 52 del 2012
RCA: Il ruolo del consulente d'ufficio sull'accertamento dei fatti nelle cause
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