Statuto

ALLEGATO “A” AI NUMERI 203 186/9408

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FONDAZIONE
 
Articolo 1
Si è costituita il 29.09.1989 la Federazione composta da:
Associazione Logopedisti Campani (A. L. C.);
Associazione Logopedisti Lombardi (A. L. L.);
Associazione Logopedisti Piemontesi (A. L. P.);
Associazione Logopedisti Siciliani (A. L. S.),
Unione Logopedisti Italiani (U. L. I.)
in qualità di Associazioni Fondatrici e da ogni altra eventuale Associazione aderente ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2. La Federazione ha per denominazione FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI (F. L. I.) e un proprio simbolo.
3. La F.L.I, ha simbolo pittografico con scrittura interna F. L. I. ed esterna Federazione Logopedisti Italiani.
4. La Federazione:
a) non ha scopo di lucro, al fine di consolidare e confermare l’assenza dello scopo di lucro e con l’intento di uniformarsi ai richiesti dal comma 4 quinquios dell’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo diverso dispositivo legislativo;
b) il patrimonio dell’associazione in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge sarà attribuito ad altre Associazioni con le stesse finalità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. comma 100 della legge 23 12 1996 n°662 b) si vieta nelle proprie Assemblee ogni discussione politica, filosofica o religiosa;
c) non può aderire ad alcuna organizzazione politica, sindacale, filosofica, religiosa.

Articolo 2
Le Associazioni aderenti alla Federazione riconoscono come definizione di Logopedia “la disciplina sanitaria finalizzata al trattamento preventivo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione di origine sia organica che funzionale, sia centrale che periferica, nell’età evolutiva, adulta e geriatrica”.

Articolo 3
1. Le Associazioni aderenti alla Federazione riconoscono come definizione di Logopedista “colui che assume la responsabilità della prevenzione, della valutazione, del trattamento e dello studio scientifico dei disturbi della comunicazione umana che in questo contesto comprende tutte le funzioni associate alla comprensione e all’espressione del linguaggio orale e scritto ed anche tutte le forme di comunicazione non verbale”.
2. Il Logopedista
a) sceglie in modo autonomo i mezzi e i tempi necessari alla promozione del processo comunicativo;
b) effettua, con propria responsabilità attività preventiva e riabilitativa dei disturbi del linguaggio e della comunicazione di origine sia organica che funzionale, sia centrale che periferica, nell’età evolutiva, adulta e geriatrica, favorendo la realizzazione della comunicazione umana, verbale ed alternativa onde perseguire l’autonomia e l’integrazione sociale;
c) effettua la valutazione funzionale delle abilità comunicative e linguiste del cliente mediante specifiche e appropriate metodologie, nonché il conseguente bilancio logopedico;
d) imposta il piano di trattamento, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati;
e) svolge attività di counselling nei confronti del paziente e del suo ambiente socio – familiare.

SEDE
 
Articolo 4
La sede ufficiale della F.L.I. coincide con il domicilio del Presidente F.L.I. in carica, quella operativa ha sede presso il Segretario Generale in carica e la Tesoreria presso il Tesoriere in carica.
SCOPI
 
Articolo 5
La Federazione ha per scopi:
a) rappresentare a livello nazionale ed internazionale in tutte le sedi opportune la categoria dei Logopedisti;
b) tutelare gli interessi professionali, morali ed economici della categoria;
c) promuovere azioni per l’istituzione di idonei percorsi formativi per i Logopedisti (quali ad esempio I’ istituzione del Corso di Laurea, del Dottorato di Ricerca etc.);
d) promuovere la regolamentazione giuridica della professione e sorvegliarne l’attuazione affinché venga attuata in ogni ambito previsto (quale ad esempio la creazione di un Albo e di un ordine professionale della categoria);
e) promuovere la formazione permanente, la ricerca ed ogni altra iniziativa scientifica tese allo sviluppo della Logopedia attraverso l’attività di divulgazione, organizzazione e gestione di Congressi, Corsi, Convegni, Conferenze e attraverso ogni altro mezzo di comunicazione;
f) attuare le deliberazioni del Coordinamento dei Logopedisti Europei (C.P.L.O.L.);
g) promuovere il recepimento delle disposizioni internazionali relative alla professione del Logopedista.
REQUISITI
 
Articolo 6
Possono essere iscritti alla Federazione, in qualità di Soci Ordinari, i Soci delle Associazioni aderenti alla Federazione:
1. Diplomati di Corsi Universitari almeno triennali abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
2. Diplomati di Scuole triennali autorizzate con Delibera Regionale istituite presso Presidi del Servizio Sanitario Nazionale abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
3. Diplomati di Scuole triennali autorizzate con Delibera Regionale abilitanti all’attività professionale nell’ambito esclusivo della Logopedia;
4. dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale inseriti nei Ruoli Nominativi Regionali con la qualifica di Logopedisti;
5. dipendenti in ruolo come Logopedisti degli Enti Locali (quali ad esempio Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane);
6. cittadini stranieri in possesso di Diploma equipollente in base alle vigenti norme della Comunità Europea;
7. Diplomati presso i corsi di Diploma Universitario istituiti ai sensi del D.M. 742 del 1994 ai sensi dell’ordinamento didattico;
8. Tutti coloro i quali sono in possesso, ai sensi dell’art. 4 della L. 42/99, di titoli equipollenti al Diploma Universitario di Logopedista così come previsto dal D.M. 742 del 1994 all’art. 4 e norme di successiva emanazione.

Articolo 7
Possono, inoltre, essere iscritti alla Federazione i Soci delle Associazioni aderenti alla Federazione:
1. in qualità di Soci Sostenitori, i Soci Ordinari che contribuiscono economicamente, oltre alla quota, al fondo patrimoniale della Federazione;
2. in qualità di Soci Simpatizzanti Allievi, gli iscritti ai D.U. di cui al comma 7 dell’articolo 6;
3. in qualità di Soci Onorari, coloro che, indipendentemente dal possesso degli specifici requisiti professionali e statutari, abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Federazione o degli scopi da essa perseguiti.

ASSOCIAZIONI FEDERATE

DOVERI
 
Articolo 8
1. Ogni nuova Associazione che chiede di aderire alla F.L.I. dovrà essere vagliata dalla Segreteria Nazionale.
2. Le Associazioni aderenti alla F.L.I. non possono svolgere attività strutturata al di fuori del proprio territorio regionale e/o interregionale e comunque non laddove esiste una Associazione Regionale già federata F.L.I.
3. All’interno della Federazione, le Associazioni aderenti sono autonome nei limiti del presente Statuto e del Regolamento di Statuto.

Articolo 9
Conseguentemente alla propria adesione, ogni Associazione aderente si impegna:
a) a rispettare il seguente Statuto e il relativo Regolamento di Statuto uniformando il proprio Statuto ad esso per quanto concerne gli scopi statutari, la definizione di Logopedia e Logopedista e i requisiti di accesso;
b) a pagare le quote federali; la quota associativa è intrasmissibile e non da luogo ad alcuna rivalutazione. La quota versata dall’associato o qualsiasi altra somma versata a qualsiasi titolo all’associazione non è restituibile;
c) a partecipare ai lavori e alle riunioni della Federazione;
d) a sostenere ed applicare le decisioni della Federazione;
e) a diffondere e far rispettare il Codice deontologico della Federazione

RINUNCIA – ESCLUSIONE
 
Articolo 10
1. La condizione di Associazione federata alla F.L.I. si perde:
a) per rinuncia decisa dall’Assemblea dell’Associazione;
b) per esclusione nei casi in cui l’Associazione non sia più espressione dello Statuto e comunque quando esistano gravi motivi.
2. Una Associazione esclusa o dimissionaria (nonché i propri aderenti) non può partecipare ad alcuna riunione od attività della Federazione ma può venire reintegrata.
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
 
Articolo 11
Sono Organi della Federazione i seguenti:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Direttivo delle Associazioni;
c) il Direttivo Nazionale;
d) la Direzione Nazionale;
e) la Segreteria Nazionale;
f) il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
g) il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 12
1. Il mandato degli Organi della Federazione è biennale compreso tra la conclusione della prima Assemblea Generale del primo anno e dell’ultima Assemblea Generale del secondo anno di carica.
2. I rappresentanti eletti o nominati nel corso del mandato decadono dalla carica con identica modalità comma 1. del presente articolo.

Articolo 13
A tutti gli Organi Federativi spettano le mansioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Statuto.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
 
Articolo 14
1. L’Assemblea Generale Ordinaria è composta dai Delegati del Direttivo Nazionale, aventi diritto di voto e da ogni altro Socio che intenda parteciparvi, in qualità di uditore.
2. La Federazione si riunisce in Assemblea Generale almeno una volta ogni due anni.
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
 
Articolo 15
La Federazione può riunirsi in Assemblea Generale Straordinaria sia su decisione della Segreteria Nazionale sia su richiesta dei 2/3 delle Associazioni federate in regola con la quota.

DIRETTIVO DELLE ASSOCIAZIONI

COSTITUZIONE
 
Articolo 16
Il Direttivo delle Associazioni è costituito dai rappresentanti nominati dalle Associazioni Regionale e/o Interregionali.
COMPITI
 
Articolo 17
Il Direttivo delle Associazioni ha i seguenti compiti:
a) rappresentare fattivamente i Soci delle Associazioni Regionali e/o Interregionali;
b) nominare al proprio interno i Delegati che fanno parte del Direttivo Nazionale.

DIRETTIVO NAZIONALE

COMPOSIZIONE
 
Articolo 18
Il Direttivo Nazionale è composto dai Delegati dei Direttivi delle Associazioni.
COMPITI
 
Articolo 19
Sono compiti del Direttivo Nazionale riunito nell’Assemblea Generale Ordinaria della Federazione:
a) esaminare, discutere, approvare o meno la relazione sulle affinità della Segreteria Nazionale;
b) eleggere la Segreteria Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
c) stabilire gli indirizzi programmatici della Federazione per il biennio successivo;
d) decidere data e luogo dell’Assemblea Generale Ordinaria seguente;
e) fornire i nominativi per la costituzione delle Commissioni della Federazione.
E’ fatto obbligo al Direttivo Nazionale, riunito nell’assemblea generale ordinaria dell’Associazione, di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziario riferito all’attività costituzionale svolta. Tale rendiconto deve essere redatto con lo scopo di riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’associazione in modo di avere uno strumento di controllo dell’intera gestione. Il rendiconto economico e finanziario, con le relative documentazioni giustificative contabili ed extracontabili deve essere conservato secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/78. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, qualora vengano effettuate occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, dovrà essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, in apposito e separato rendiconto del quale debbono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna campagna di sensibilizzazione, celebrazione o ricorrenza. Il direttivo pertanto viene convocato almeno una volta all’anno per l’approvazione del sovracitato rendiconto economico delle entrate e delle spese relative a ciascuna delle occasionali raccolte pubbliche di fondi, qualora ne siano state effettuate nell’anno solare precedente.
COMPOSIZIONE
 
Articolo 20
1. La Direzione Nazionale è composta dai Presidenti delle Associazioni Regionali e/o Interregionali.
2. Elegge al proprio interno un Responsabile che ha il compito di mantenere i contatti con la Segreteria Nazionale e informarne capillarmente tutti i componenti della Direzione Nazionale.
COMPITI
 
Articolo 21
La Direzione Nazionale ha compiti consultivi.

SEGRETERIA NAZIONALE

COMPOSIZIONE
 
Articolo 22
La Segreteria Nazionale è composta da sette membri eletti nel corso dell’Assemblea Generale dai Delegati del Direttivo Nazionale.
COMPITI
 
Articolo 23
La Segreteria Nazionale:
a) rappresenta legalmente la Federazione e ne è l’Organo di direzione;
b) è investita di ogni potere amministrativo, decisionale ed esecutivo che svolge tramite proprie delibere, purché non in contrasto con le norme dello Statuto del Regolamento di Statuto e del Codice Civile;
c) garantisce l’applicazione del presente Statuto e del Regolamento di Statuto;
d) attua le linee programmatiche decise;
e) stabilisce ogni anno l’ammontare delle quote federative;
f) designa le cariche al proprio interno;
g) può attribuire speciali incarichi o istituire Commissioni di lavoro per realizzare meglio i compiti istituzionali;
h) è responsabile del proprio mandato nei confronti dell’Assemblea Generale.
FUNZIONAMENTO
 
Articolo 24
La Segreteria Nazionale si riunisce:
a) tutte le volte che lo ritiene necessario e almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o del Segretario Generale;
b) su domanda dei 2/3 dei componenti titolari.
DELIBERAZIONI
 
Articolo 25
1. La Segreteria Nazionale delibera:
a) in presenza dei 2/3 dei titolari in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione;
b) a maggioranza relativa dei voti;
c) senza ammissione di deleghe.
2. A parità di voto, il voto del Presidente è determinante.
RAPPRESENTANTI: RINUNCIA ED ESCLUSIONE
 
Articolo 26
La carica di rappresentante titolare della Segreteria Nazionale può essere persa per:
a) dimissioni;
b) esclusione operata dall’Associazione di appartenenza;
c) dimissione o esclusione dell’Associazione di appartenenza;
d) esclusione decisa dalla Segreteria Nazionale.
RAPPORTI CON LA DIREZIONE NAZIONALE
 
Articolo 27
La Segreteria Nazionale convoca la Direzione Nazionale:
a) almeno una volta l’anno per garantire l’aggiornamento informativo delle Associazioni Regionali e/o Interregionali;
b) ogni qualvolta Io ritenga opportuno.

Articolo 28
1. In caso di convocazione della Direzione Nazionale da parte della Segreteria Nazionale, i punti all’Ordine del Giorno vengono deliberati congiuntamente.
2. La deliberazione congiunta avviene secondo le modalità previste per la Segreteria Nazionale.

Articolo 29
La Segreteria Nazionale garantisce una costante informazione sul proprio operato mantenendo costanti i rapporti con il Responsabile della Direzione Nazionale.

PRESIDENTE
 
Articolo 30
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente la Federazione;
b) vigila sul corretto utilizzo dei fondi;
c) presiede le riunioni della Segreteria Nazionale e l’Assemblea Generale;
d) sovrintende alle attività della Federazione e alla esecuzione delle delibere;
e) collabora in modo particolare con il Segretario Generale.
VICEPRESIDENTE
 
Articolo 31
Il Vicepresidente aiuta il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento assumendone i relativi compiti.
SEGRETARIO GENERALE
 
Articolo 32
Il Segretario Generale:
a) provvede a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento della Federazione in stretta collaborazione con il Presidente;
b) organizza e gestisce la Segreteria della Federazione.
TESORIERE
 
Articolo 33
Il Tesoriere:
a) si occupa di tutte le operazioni finanziarie;
b) è responsabile delle quote versate nonché della tenuta dei libri contabili;
c) indirizza in termini economici le attività della Federazione mediante i propri pareri.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 
Articolo 34
Il Collegio dei Probiviri:
a) elegge al proprio interno un Presidente;
b) derime amichevolmente le controversie tra le Associazioni federate e tra la Segreteria Nazionale e le Associazioni federate nonché i Membri degli Organi Federativi;
c) decide sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento di Statuto.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
Articolo 35
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) elegge al proprio interno un Presidente;
b) controlla l’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.
RISORSE GESTIONALI
 
Articolo 36
1. Le risorse della Federazione sono costituite da:
a) le quote federali dei Soci Ordinari, dei Soci Sostenitori e dei Soci Simpatizzanti Allievi;
b) le donazioni e le sovvenzioni;
c) gli interessi del deposito bancario;
d) gli introiti di manifestazioni e Convegni organizzati;
e) le ammende.
2. La Federazione può fare libero uso delle proprie risorse e dei propri beni, acquistare, possedere, vendere, prestare, alienare per il raggiungimento degli scopi federativi, nei limiti previsti dalla Legge come già indicato nell’art.1 comma a).
3. I fondi vengono utilizzati secondo le decisioni della Segreteria Nazionale e sono gestiti dal Tesoriere sotto responsabilità del Presidente.
BlLANCIO
 
Articolo 37
Il Bilancio consuntivo è sottoposto ad approvazione:
a) dalla Segreteria Nazionale annualmente con riserva di approvazione da parte dell’Assemblea Generale seguente;
b) da ogni Assemblea Generale.
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