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STATUTO

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Statuto

DELL’ASSOCIAZIONE   A.I.T.I.C.

"ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DI ISTOLOGIA E CITOLOGIA”


Art. 1 - Costituzione

1. E’ costituita l’associazione denominata ‘A.I.T.I.C. - Associazione Italiana Tecnici di Istologia e Citologia’, in sigla “A.I.T.I.C.”, che in seguito sarà denominata l’Associazione.

2. L’Associazione ha sede in Milano (MI), Via Grossich n. 16. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città dello Stato Italiano.

3. La durata dell’Associazione è indeterminata.

Art. 2 - Scopi

L’Associazione persegue scopi culturali, scientifici e professionali, non ha fini di lucro e non ha finalità sindacali.
In particolare mira a :
- Conferire certezza giuridica alla professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico impiegato nel settore Cito-Istologico, promuovendo ogni iniziativa idonea all’ottenimento di norme che mirino allo sviluppo professionale;
- Tutelare gli interessi etici, culturali, scientifici, professionali, normativi degli associati e della categoria.

Art. 3 - Attività

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l’Associazione intende promuovere varie attività. In particolare la Associazione si propone:
1) di promuovere incontri, convegni, corsi di aggiornamento professionale, anche in compartecipazione con Associazioni o Società scientifiche analoghe per favorire l’integrazione della professione a livello Europeo e Internazionale, con programmi annuali di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina) nei confronti degli associati e del profilo professionale che rappresenta;
2) di promuovere le professioni sanitarie secondo gli indirizzi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS, in collaborazione con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche;
3) di collaborare con altre società scientifiche per elaborazioni di Trial di studio, di linee guida in collaborazione con ASSR, FISM*** e ordini professionali.
Per la realizzazione delle finalità di cui sopra l’Associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi ad altre Associazioni o Società Scientifiche Nazionali o sopranazionali che abbiano scopi analoghi.
Tutte le attività svolte dall’Associazione sono sottoposte a sistemi di verifica della Qualità, la cui definizione e attuazione è demandata al Consiglio Direttivo.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali l’Associazione può inoltre compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili ed opportune.

Art. 4 – Associati dell’Associazione

1. L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti coloro, uomini e donne, che appartengano alla categoria professionale o disciplina o operino nell’area interprofessionale che la associazione rappresenta e ne condividano gli scopi e le attività indicati agli articoli 2 e 3 del presente statuto. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione è personale ed è intrasmissibile.

2. Gli associati, nel rispetto degli uguali diritti e doveri, si distinguono in:
a) associati ordinari: coloro che partecipano alla vita dell’Associazione ed appartengano alla categoria professionale o disciplina o operino nell’area interprofessionale che la associazione rappresenta;
b) associati aggregati: gli studenti che frequentano presso centri universitari i corsi per Tecnico di laboratorio Biomedico;
c) associati onorari: coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’Associazione o che siano persone di elevata risonanza scientifica. La qualifica di associato onorario è vitalizia.

3. Chiunque desideri diventare associato ordinario o aggregato deve compilare una domanda di ammissione dalla quale risulti la dichiarazione dell’aspirante associato di aver preso visione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni e di accettarne senza riserve tutte le norme in esso contenute; per gli associati onorari deve pervenire al Consiglio Direttivo una proposta scritta con richiesta motivata di ammissione. La proposta può essere presentata da qualsiasi associato o persona del mondo scientifico.

4. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che decide a suo giudizio e insindacabilmente sulle domande presentate nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse, previo il versamento del contributo associativo annuo.

5. La mancata ammissione da parte del Consiglio Direttivo comporta per l’aspirante associato il diritto alla restituzione delle eventuali somme versate.

6. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso entro il termine indicato al successivo art. 5);
- per decesso;
- per comportamento contrastante in modo grave con gli scopi statutari;
- per persistente grave violazione degli obblighi statutari.
L’associato che per qualsiasi legittimo motivo cessi di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

7. L’esclusione dell’associato per una o più delle ragioni indicate al punto precedente spetta al Consiglio Direttivo. Avverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati, entro il termine di tre mesi dalla delibera stessa. L’organo competente deve deliberare in merito al ricorso dell’associato nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuale. Possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. La quota annuale e gli eventuali contributi straordinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo e non sono trasferibili, rivalutabili nè restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. Devono essere versati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento del contributo.

2. Gli associati hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo annuo) e di votare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, direttamente o per delega, in particolare per quel che riguarda l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.

3. Gli associati sono obbligati:
- a osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;


Art. 6 – Patrimonio, entrate

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
• da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività sociali solo attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l’esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d’interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanzia le attività ECM attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
E’ fatto espresso divieto di esercitare e/o partecipare ad attività imprenditoriali, fatto salvo quelle necessarie per la formazione continua.

Art. 7 - Organi sociali dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:
- L’ Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente.

Può inoltre essere costituito il seguente collegio di controllo e garanzia:
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi sociali e l’eventuale collegio di controllo hanno la durata di tre anni, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

3. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Ai membri degli organi dell’Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento delle proprie funzioni. E’ ammesso che i membri degli organi dell’Associazione percepiscano dei compensi per lo svolgimento di attività che non siano proprie della carica sociale.

Art. 8 – Assemblea degli associati

1. L’Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un componente del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in questo caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. L’avviso di convocazione è reso pubblico mediante affissione nella sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve obbligatoriamente contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data ed il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare di volta in volta, in aggiunta a quelle obbligatorie di cui sopra, altre forme di comunicazione o di pubblicità.
5. L’Assemblea Ordinaria viene convocata per:
• L’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno precedente entro il 30 giugno di ciascun anno;
• L’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
6. Altri compiti dell’Assemblea Ordinaria sono:
• Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
• Nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ove istituito);
• Determinare gli eventuali rimborsi per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
• Approvare le proposte di regolamenti interni sottoposti dal Consiglio Direttivo;
• Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

7. In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice degli associati presenti.
8. L’Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
9. Per i casi di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto l’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; essa delibera a maggioranza degli associati presenti.
10. Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro associato dell’Associazione che non sia amministratore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Ciascun associato ha diritto ad un voto a norma dell’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In sua mancanza la presidenza spetta ad uno dei Vice Presidenti e, nel caso siano anch’essi tutti assenti, alla persona eletta dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.
Le votazioni avvengono, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto a scrutinio segreto.
12. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da scrivere nel registro dell’Assemblea degli Associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, i referenti delle eventuali sezioni regionali e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno, inviata a tutti i consiglieri e ai componenti dell’eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall’interessato e annotato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il Consiglio Direttivo può essere convocato da uno qualsiasi dei consiglieri. Le riunioni sono comunque valide, anche se non convocate nei modi e termini di cui sopra, quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori effettivi, ove nominati.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
7. Compete al Consiglio Direttivo:
• Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
• Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio Consuntivo;
• Determinare il programma di lavoro in base alle linee d’indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
• Eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
• Nominare il Tesoriere;
• Nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non associati;
• Accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
• Deliberare in merito all’esclusione degli associati;
• Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
• Fissare l’ammontare del contributo annuo a carico degli associati per contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione al fine di instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
• Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altri diritti a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
• Istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città dello Stato Italiano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del presente Statuto.

8. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

9. Nel caso di dimissioni di uno o più Consiglieri il cui numero non rappresenti la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei nuovi Consiglieri. La nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea che sarà convocata successivamente alla nomina stessa. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si considera decaduto. In tal caso il Consiglio dovrà convocare entro 30 giorni dalla data delle dimissioni una Assemblea che provveda alla nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Consiglio rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

10. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, previo ammonimento del Presidente, sarà ritenuto decaduto dalla carica.

Art. 10 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è designato dal Consiglio Direttivo nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno.
Il Comitato Esecutivo ha il compito di mettere in atto le decisioni del Consiglio Direttivo, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali e di comprovata urgenza, delibererà con i poteri del Consiglio Direttivo salvo sottoporre alla ratifica di quest’ultimo le proprie deliberazioni.
Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede sociale a seguito di convocazione effettuata per telefono, fax, telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione da parte di uno qualsiasi dei suoi membri. Sono tuttavia valide le riunione del Comitato, anche se non convocate secondo quanto in precedenza indicato quando siano presenti la totalità dei suoi membri.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
• Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
• E’ autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
• Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
• In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vice Presidente designato fa piena prova nell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili, riceve le quote associative, prepara il bilancio consuntivo e lo presenta, con i documenti contabili al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori, ove istituito.
Per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti di natura fiscale ed amministrativa il Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere, può autorizzare lo stesso a servirsi di un amministratore il quale dovrà provvedere all’aggiornamento contabile in base ai documenti che gli saranno forniti dal Tesoriere e dal Segretario e dovrà rendere conto al Presidente, ai Vice Presidenti, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori, ove istituito, al Tesoriere e al Segretario.
Il Tesoriere, il Presidente e i Vice Presidenti sono, in forma disgiunta, autorizzati all’effettuazione di qualsiasi operazione attiva o passiva, sui conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà, con apposita deliberazione delegare ad altri membri del Consiglio i predetti poteri o parte di essi.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario provvede:
- a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e a sottoporli ai membri dei due organi nella seduta successiva per l’approvazione. Nel caso in cui il Segretario non sia presente alla riunione il verbale sarà redatto da uno qualsiasi dei presenti, indicato dai partecipanti all’adunanza;
- a trascrivere i predetti verbali, una volta ottenuta l’autorizzazione, nei libri della riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- attendere alla corrispondenza;
- alla cura e alla tenuta del libro dei associati;
- alla cura e alla tenuta del libro delle assemblee;
- alla convocazione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L’Assemblea degli Associati può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e due

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